Obbligatorietà dei Fondi
I Fondi di Previdenza ENPAM sono tutti ad iscrizione obbligatoria ed automatica. In particolare:
- sono iscritti obbligatoriamente al Fondo di Previdenza generale ENPAM tutti i medici e gli odontoiatri, come conseguenza necessaria ed automatica della loro iscrizione all’Albo Professionale, a prescindere dalla circostanza che vi sia esercizio effettivo della professione o iscrizione presso altri fondi di previdenza parimenti obbligatori [La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali (in particolare) professionali giustifica l’onere della contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all’Ordine anche in ragione del solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell’attività professionale connesso all’iscrizione nel relativo albo (Corte Cost., Ordinanze nn. 813 e 707 del 1988, citate in Sent. 17 marzo 1995 n. 88)]
- sono iscritti obbligatoriamente ai Fondi Speciali di Previdenza ENPAM tutti i medici e gli odontoiatri che prestano la loro attività professionale in regime di convenzione con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati, e già subentrati agli Enti mutualistici soppressi con la legge 30 dicembre 1978 n. 833. Anche l’iscrizione ai Fondi Speciali ENPAM è automatica, conseguendo essa necessariamente alla stipula delle convenzioni.
Possono inoltre essere iscritti ai Fondi Speciali di Previdenza ENPAM, previa delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente e su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo competente, i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, pubblici o privati, sempreché detto rapporto professionale sia regolamentato da atti che recepiscano le norme degli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati col Servizio Sanitario Nazionale a mente dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Datano la fine degli anni cinquanta / gli inizi degli anni sessanta le prime convenzioni stipulate fra gli Enti mutualistici, poi riassorbiti dal Servizio Sanitario Nazionale, e la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici – in rappresentanza dei medici convenzionati –, che stabilivano la contribuzione ai Fondi Speciali ENPAM.
A partire dalla fine degli anni ’80 l’obbligatorietà del rapporto contributivo con l’ENPAM, in ordine ai Fondi Speciali, è stata esplicitamente confermata in disposizioni particolari degli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati col Servizio Sanitario Nazionale, che hanno previsto e determinato puntualmente l’obbligo e la misura della contribuzione ai Fondi Speciali di Previdenza ENPAM.
Il fondamento legislativo particolare dell’obbligatorietà dell’iscrizione ai Fondi gestiti dall’ENPAM si riconosce generalmente nella norma di cui all’articolo 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, che stabilisce
a) l’obbligo di iscrizione all’Ente per tutti gli iscritti agli albi provinciali dei medici;
b) l’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali;
c) il riconoscimento del potere di determinazione e di imposizione dei contributi, in capo ai Consigli Nazionali dell’ENPAM e della Federazione Nazionale degli Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO).
In particolare si è sempre ritenuto che proprio quest’ultimo riconoscimento legislativo circa la capacità giuridica – in capo all’ENPAM ed alla FNOMCeO – di determinare ed imporre la contribuzione, legittimasse anche l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione ai Fondi Speciali di previdenza ENPAM, la cui costituzione risulta normativamente prevista, peraltro, solo a partire dallo Statuto ENPAM approvato con D.P.R. 2 settembre 1958 n. 931 (art. 4, 2° co.).
Ma, negli anni ottanta si sviluppò un movimento di idee che pose in modo nuovo la vecchia questione dell’obbligatorietà o meno dell’iscrizione ai Fondi gestiti dall’Ente; fu posta, ossia, in termini di inconciliabilità fra iscrizione obbligatoria al Fondo di Previdenza generale e contemporanea iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. La questione si pose giudizialmente fra l’ENPAM ed i medici ospedalieri, allora assicurati presso la Cassa Pensione Sanitari, gestita dal Ministero del Tesoro (ora presso l’INPDAP). La controversia fu decisa sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale, la quale stabilì il principio della possibile, contemporanea sussistenza di una pluralità di posizioni previdenziali ugualmente obbligatorie, e fondate su presupposti di fatto e fonti normative di diversa natura, con la motivazione che “il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociali, il che impone di prescindere da elementi precipuamente soggettivi quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa remunerazione dell’assicurato; tale principio solidaristico giustifica la obbligatorietà del contributo al solo presupposto del potenziale svolgimento dell’attività professionale connesso all’iscrizione all’Albo; è, pertanto costituzionalmente legittimo l’art. 21 D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 nella parte in cui prescrive l’obbligo per tutti i medici iscritti all’Albo, senza esclusione per quelli che svolgono attività ospedaliera a tempo pieno, del pagamento dei contributi ENPAM” (Corte Cost., Ord. n. 707 del 23/06/88).
Ogni residua perplessità circa l’obbligatorietà dell’iscrizione ai Fondi gestiti dall’ENPAM è stata definitivamente fugata proprio dalle norme del decreto legislativo di privatizzazione, avendo esse stabilito – per la generalità degli Enti Previdenziali Privatizzati – che gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione (art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 509/94).