Il Casellario centrale delle pensioni
L’articolo 8 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, ha disposto che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al Casellario Centrale delle Pensioni (gestito dall’INPS), entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dell’anno stesso.
Sulla base dei dati e degli elementi acquisiti in tal modo, il Casellario centrale dei pensionati, mediante l’utilizzo di apposite procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola, entro il mese di giugno di ogni anno, l’aliquota fiscale dei percipienti e le detrazioni ad essi spettanti, determinate in modo proporzionale alle prestazioni erogate, indi comunica agli Enti l’aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonché gli eventuali contributi da trattenere.
A partire dalla data della comunicazione,gli Enti provvedono ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico da esso corrisposto secondo gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal Casellario centrale dei pensionati.
Dalla normativa testé commentata deriva l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per coloro che possiedano esclusivamente redditi da pensione. Ciò si realizza mediante un conguaglio anticipato delle maggiori imposte che altrimenti i pensionati sconterebbero all’atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti ad Irfef.
Per le posizioni interessate dalla disciplina, il Casellario centrale delle pensioni fornisce all’Ente anche le indicazioni occorrenti per effettuare un corretto prelievo fiscale su importi di pensioni liquidate in corso d’anno, ma riferibili per competenza ad anni precedenti, e da assoggettare – quindi – a tassazione separata.
Talune difficoltà tecniche delle procedure di scambio dei dati con l’Inps hanno impedito all’ENPAM di dare pratica attuazione alla normativa in esame prima di ottobre 1998, anche se il ricalcolo disposto dalla legge ha riguardato poi l’imponibile costituito dalle prestazioni corrisposte sin dal 1° gennaio 1998.