Il Sistema Previdenziale

Il diritto a pensione del coniuge divorziato e separato

Il diritto a pensione del coniuge divorziato:
In base ai vigenti Regolamenti ENPAM, in caso di divorzio il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I Regolamenti rinviano dunque alla disciplina statuale, cogente in materia, essendo stabilita con legge; sicché per le disposizioni di cui all’articolo 9 – comma 2 e 3 – della L. 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificate dall’art. 13 della L. 6 marzo 1987 n. 74, il coniuge divorziato superstite ha diritto alla pensione, purché
• non sia risposato,
• sia in godimento dell’assegno di divorzio
• l’iscrizione del de cuius al fondo di previdenza sia iniziata prima della sentenza di divorzio.
Nel caso che l’iscritto defunto si sia risposato dopo il divorzio, il diritto a pensione spetta, pro quota, al coniuge e, alle condizioni di cui s’è detto, al coniuge divorziato. In caso di più divorzi, c’è concorso nel diritto a pensione fra il coniuge dell’iscritto, se il de cuius era passato a nuove nozze, e tutti i coniugi divorziati, alle condizioni già dette.
La norma disciplina separatamente due ipotesi:
• il caso in cui il coniuge divorziato sia l’unico superstite avente diritto a pensione
• il caso in cui il coniuge divorziato, o i coniugi divorziati, concorrano con il coniuge non divorziato al momento del decesso dell’iscritto.
Le citate disposizioni di legge così infatti dispongono: “In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5 [assegno di mantenimento], alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’articolo 5 [assegno di mantenimento]. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.

Il diritto a pensione del coniuge separato:
Nei casi di separazione, il coniuge superstite ha diritto alla pensione, anche se separato per colpa propria, sempreché avesse diritto alla corresponsione di assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto. Questa, in buona sostanza, la disposizione regolamentare che in ambito Enpam disciplina il diritto a pensione del coniuge superstite, già giudizialmente separato.
Trattasi di disposizione stabilita al fine di adeguare l’ordinamento previdenziale dell’Ente ai principi dell’ordinamento generale, già evolutosi nel senso di riconoscere il diritto a pensione anche al coniuge separato con addebito di responsabilità per il fallimento dell’unione matrimoniale, sempreché titolare dell’assegno di sostentamento di cui all’articolo 156, co 3, c.c.
L’introduzione nell’ordinamento previdenziale italiano del principio per cui anche il coniuge separato con addebito di responsabilità per il fallimento dell’unione familiare ha diritto a pensione di reversibilità, sempreché titolare dell’assegno di sostentamento di cui all’articolo 156, co 3, c.c., si deve far risalire alla prima sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato tale illegittimità nel sistema dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (Corte Cost., Sent. n. 286 dell’8 luglio 1987).
Nell’ordinamento previdenziale dell’ENPAM il principio è stato formalmente recepito solo a decorrere da giugno 1990, a seguito dell’approvazione del Regolamento del F.P.G. (D.M. del 22 giugno 1990, D.M. 23 ottobre 1990).
L’introduzione nell’ordinamento previdenziale italiano del principio per cui il diritto a pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato per colpa non è stato, però, un fatto “istantaneo”; l’iter di “generalizzazione” del principio a tutto l’ordinamento previdenziale si è invece perfezionato in un più ampio lasso di tempo.
Si è trattato, in effetti, di una presa d’atto di mutamento di valori culturali intervenuto nel corso di circa sette anni di tempo, dal 1980 al 1987, che aveva già portato – pochi mesi prima, nel marzo 1987 – all’emanazione della legge l6 marzo 1987, n. 74, recante nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento civile del matrimonio, la quale aveva riconosciuto in capo all’ex-coniuge titolare di assegno di mantenimento un vero e proprio diritto soggettivo alla pensione di reversibilità. In tale contesto come si sarebbe potuto giustificare ulteriormente il diniego del diritto a pensione del coniuge separato per colpa, ancorché “bisognoso” quanto il coniuge divorziato ?
È consentito dunque definire il diritto a pensione del coniuge separato come “una fattispecie di illegittimità sopravvenuta e non originaria della norma invalidata”, uno di quei casi in cui – per ripetere le parole pronunciate dal Presidente della Corte Costituzionale Francesco Saja – un’applicazione radicale e generalizzata dell’efficacia ex tunc di tale tipo di pronunce avrebbe potuto determinare gravi inconvenienti … produrre effetti profondamente sconvolgenti sul piano sociale, ovvero oneri economici insopportabili, rispetto a situazioni da molto tempo cristallizzate … In tali casi (che possono ricondursi ad una illegittimità costituzionale sopravvenuta) – secondo dottrina – la Corte, nel circoscrivere l’efficacia temporale della sentenza di accoglimento e nel farla valere dal momento in cui la legge è divenuta costituzionalmente illegittima, non fa che dare corretta attuazione alle regole che disciplinano l’efficacia nel tempo delle decisioni di accoglimento.
È pertanto verosimile ritenere che nella presente circostanza la Corte, nel proposito di contenere i delineati effetti negativi sul sistema previdenziale generale abbia fatto ricorso ad un sistema di sapiente “graduazione” del suo intervento rettificatore, piuttosto che dichiarare l’irretroattività degli effetti delle sentenze adottate, decisione – quest’ultima – che, se assunta, avrebbe probabilmente innescato ben più gravi problemi e diatribe.
Conseguentemente si dovrebbe sostenere che la norma secondo cui “nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, accertata con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto” non abbia decorrenza retroattiva oltre la stessa data di approvazione del Regolamento (D.M. 22 giugno 1990) che l’ha stabilita per gli iscritti all’Ente.

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