Il Sistema Previdenziale

Vivenza a carico

Taluni istituti previdenziali prevedono l’accertamento del requisito, in capo all’interessato, della vivenza a carico dell’iscritto deceduto. Per “vivenza a carico” si intende che il familiare trovava il mezzo principale di proprio sostentamento nei redditi del de cuius.
Nell’ordinamento particolare della previdenza ENPAM:
• i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dell’iscritto sono considerati superstiti aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità fino al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti; sono considerati superstiti anche i figli di età superiore a quelle indicate che, al compimento del 21° anno ed anche in età superiore, purché prima del decesso del genitore iscritto risultino a carico di questi e permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo
• la pensione indiretta o di reversibilità compete ai genitori del medico deceduto, che risultino a carico dell’iscritto medesimo al momento del suo decesso, sempreché non esistano o non abbiano diritto a pensione il coniuge e/o gli orfani superstiti
• la pensione indiretta o di reversibilità compete ai fratelli ed alle sorelle del medico deceduto, ove manchino o non abbiano diritto a pensione il coniuge, gli orfani ed i genitori dell’iscritto, sempreché al momento del decesso di questi risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell’iscritto medesimo.
Senonché l’ordinamento generale non definisce dei parametri unici per l’accertamento della “vivenza a carico”, anzi ha determinato di volta in volta i requisiti di sussistenza di questa condizione, a vari fini particolari, sì che è legittimo ritenere che il legislatore abbia inteso lasciare ai singoli ordinamenti particolari il compito di individuare, di volta in volta e secondo le evoluzioni dei tempi, i parametri utili ad individuare la sussistenza di una condizione di “vivenza a carico”.
Stante l’esigenza di stabilire esatti parametri di riferimento per un chiaro e trasparente riconoscimento del diritto a pensione dei superstiti di medico aventi diritto a pensione, nell’anno 1991 l’Ente una delibera (C.D. 19 luglio 1991) che stabilì di considerare dell’iscritto defunto gli orfani, i genitori ed i collaterali inabili appartenenti al medesimo nucleo familiare anagrafico del medico, alle seguenti condizioni [alternative]:
a) ove essi fossero fiscalmente a carico del medico defunto al momento del decesso di questi, agli effetti di cui all’articolo 12 del T.U. delle Imposte Dirette;
ovvero
b) ove il medico defunto beneficiasse, su redditi da lavoro dipendente, di assegni familiari per conto dei superstiti richiedenti la pensione di reversibilità;
ovvero
c) ove la “vivenza a carico” possa comunque presupporsi in conformità ai criteri all’uopo fissati dall’articolo 6 del T. U. sugli assegni familiari di cui al D.P.R. 30/05/55 n. 797 (modificato dall’articolo 43 della L. n. 153/69 e dall’articolo 6 della L. n. 485/72).
In base a tale ultimo criterio il presupposto della “vivenza a carico” va accertato sotto due profili concorrenti:
c.1) il superstite non deve avere – al momento del decesso del de cuius – redditi propri d’importo superiore alla pensione minima INPS del Fondo Lavoratori Dipendenti, man mano vigente, aumentata del 30 %;
c.2) i redditi propri del medico defunto devono risultare – al momento del decesso – sufficienti a garantire oltre al mantenimento proprio, anche quello dei familiari conviventi che richiedono la pensione di reversibilità.
L’insieme dei redditi posseduti dal de cuius dovranno a tal fine risultare non inferiori alla somma tra il cd. indice di mantenimento personale e l’indice di mantenimento dei familiari a carico. A tal fine l’indice di mantenimento personale del de cuius o di ciascun familiare, è pari all’importo della pensione minima INPS del Fondo Lavoratori Dipendenti, aumentato del 30%.
Tuttavia nei casi di orfani richiedenti la pensione di reversibilità al cui mantenimento concorreva anche l’altro coniuge, l’indice personale di mantenimento del de cuius va aumentato di un ulteriore 75%, risultando così pari alla pensione minima del F.L.D. dell’INPS aumentata del 127,5%.
Sulla base del suesposti criteri la pensione di reversibilità va riconosciuta, in applicazione di questo terzo elemento di valutazione, alle seguenti categorie di superstiti, sempreché essi appartenessero al nucleo familiare anagrafico del de cuius e non beneficiassero di redditi propri personali superiori alla pensione minima INPS del F.L.D. aumentata del 30%:
– agli ORFANI INABILI O STUDENTI, di età fra i 21 ed i 26 anni, a carico del solo genitore medico (vedovo, divorziato o separato) ove i redditi complessivi di questo, detratta la quota di mantenimento personale, risultano d’importo non inferiore al cd. indice di mantenimento moltiplicato per il numero degli orfani a carico richiedenti la pensione;
– agli ORFANI INABILI O STUDENTI, di età compresa fra i 21 ed i 26 anni, nei casi in cui al mantenimento di essi concorreva anche il reddito dell’altro genitore, se i redditi complessivi del medico, detratto l’indice di mantenimento maggiorato di un ulteriore 75%, risultano d’importo non inferiore all’indice di mantenimento, moltiplicato per il numero dei figli a carico richiedenti la pensione;
– ad uno o entrambi i GENITORI a carico, ove i redditi complessivi del dellmedico, detratto l’indice personale di mantenimento, risultino d’importo non inferiore all’indice di mantenimento per un genitore a carico o al doppio di esso, per due genitori a carico;
– ad uno o più COLLATERALI INABILI, ove i redditi complessivi dei medico, detratto l’indice personale di mantenimento, risulti d’importo non inferiore all’indice di mantenimento moltiplicato per il numero dei collaterali.

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