Il Sistema Previdenziale

Interessi o rivalutazione monetaria sui crediti previdenziali liquidati tardivamente

Ai sensi dell’articolo 1277 c.c. le obbligazioni aventi ad oggetto un somma di denaro si estinguono per il loro valore nominale, e con moneta avente corso legale nello Stato e nel tempo in cui deve essere eseguita l’obbligazione.
La norma accoglie il cd. principio nominalistico di valutazione delle obbligazioni pecuniarie, principio che tuttavia espone i creditori al rischio pesante della svalutazione dei crediti riscossi tardivamente.
Contro i rischi derivanti dalla svalutazione dei crediti pecuniari i privati possono utilizzare vari rimedi sul piano contrattuale, ed altri ne stabilisce la legge, quale essa risulta dall’interpretazione giurisprudenziale.
La garanzia del credito pecuniario inerente i rapporti di lavoro e quelli previdenziali contro il rischio della svalutazione monetaria, è attualmente stabilita con legge, mentre negli altri rapporti contrattuali è rimasta eminentemente affidata alla libera pattuizione fra le parti in causa.
Leggi e clausole pattizie miranti a tutelare nel tempo il valore economico delle obbligazioni prevedono due distinti meccanismi correttivi degli effetti negativi della “svalutazione” sulle ragioni del creditore:
• l’obbligazione accessoria degli “interessi”
• le “clausole di indicizzazione”.
In considerazione delle comuni natura e finalità, i due meccanismi sono però incumulabili.
Ponendo termine a lunghe diatribe dottrinarie e giurisprudenziali, il legislatore ha stabilito definitivamente il principio dell’incumulabilità fra interessi legali e rivalutazione dei crediti di lavoro e prevido-assistenziali liquidati tardivamente:
• con la legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 16, comma 6, si stabilì che gli enti gestori di assicurazioni obbligatorie sono tenuti a corrispondere, in caso di ritardo, un risarcimento corrispondente alla misura dei soli interessi legali, mentre la rivalutazione spetta solo ove la svalutazione abbia avuto un tasso superiore a quello degli interessi, e solo nella misura dell’eccedenza. Si é, in questo modo, reintrodotta la regola di cui all’articolo 1224 del codice civile. Rimane fermo, anche per i crediti previdenziali, il principio dell’automaticità della liquidazione degli interessi;
• con l’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si é stabilito che “l’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
Quest’ultima disposizione conferiva altresì al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica delega a determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, con regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
In effetti detto provvedimento ministeriale (D.M. 1° settembre 1998, n. 352) fu pubblicato solo il 13 ottobre 1998. Esso peraltro ha decorrenza retroattiva al 1° gennaio 1995, per quanto disposto dall’art. 2, co. 1, dello stesso Decreto.
A carico dei destinatari passivi del Regolamento in esame – datori di lavoro pubblici e privati, nonché Enti e Casse di Previdenza ed Assistenza – il D.M. n. 352/98 impone le seguenti regole di condotta:
– dal l° gennaio 1995, l’importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, sui crediti [ concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza ] è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
– gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all’epoca della maturazione del diritto. Qualora l’obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale
• come ha precisato la Corte di Cassazione: L’art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n.412, che ha stabilito per i crediti previdenziali la regola della non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione, non è applicabile alle fattispecie costitutive della responsabilità dell’istituto debitore perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina, non essendosi limitato a disciplinare gli effetti del ritardo, ma avendo modificato la natura e il regime giuridico del credito previdenziale, come confermato, in particolare, dalle pronunce della Corte Costituzionale n.394 del 1992, n.196 del 1993 e n. 207 del 1994. (Cass. Civ. Sez. L. Sent. 02784 del 09/03/1995)
• se il diritto di credito degli aventi diritto è maturato prima del 16 dicembre 1990, gli Enti debitori dovranno liquidare, d’ufficio, interessi legali al 5% e rivalutazione monetaria del credito
La regola è nuova; infatti, a decorrere dal 31 dicembre 1991 – per i crediti previdenziali – e dal 1° gennaio 1995 – per i crediti di lavoro -, Datori di lavoro, Enti e Casse di Previdenza liquidavano d’ufficio solo gli interessi di legge, mentre la liquidazione della rivalutazione monetaria del credito, se eccedente, veniva effettuata dal giudice, su domanda della parte interessata
• sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1° gennaio 1995, (invece) sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%
Non si tratta di novità normativa, atteso che la disposizione regolamentare può significare solo che:
– gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento, su domanda. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), e che
– l’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. … (art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724)
• la rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale
• rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione
• gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all’interessato nel termine di trenta giorni
• gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l’anatocismo
• sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314
• la spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato e imputata nell’ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati ai previsione delle singole amministrazioni
• per i dipendenti pubblici non statali la spesa […], è a carico delle amministrazioni di appartenenza
• per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all’erogazione.
In base alle commentate norme si può quindi costruire la tabella riepilogativa di seguito riportata.

Data di maturazione del credito Data di liquidazione del credito Crediti previdenziali o assistenziali
Interessi d’ufficio Rivalutazione Cumulo
< = 12/10/98 d’ufficio giudiziale
Sino al 15/12/90 5% No Si Si
Dal 16/12/90 10% No Si Si
Dal 31/12/91 10% No Si No
Dal 1/01/95 10% No Si No
Dal 1/01/97 5% No Si No
> = 13/10/98
Sino al 15/12/90 5% Si Si
Dal 16/12/90 10% No Si Si
Dal 31/12/91 10% No Si No
Dal 1/01/95 10% No Si No
Dal 1/01/97 5% Si No
Dal 1/01/99 2,5%
Dal 1/01/2001 3,5%
Dal 1/01/2002 3%
Dal 1/01/2004 2,5%
Dal 1/01/2008 3%
Dal 1/01/2010 1%

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