La ripetizione dell’indebito pensionistico
In base alla disposizione di cui all’articolo 2033 c.c. (indebito oggettivo), chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
In ambito INPS e, più recentemente anche presso l’INAIL, la materia è disciplinata da leggi speciali che derogano significativamente alla riportata disciplina codicistica del recupero dell’indebito previdenziale.
L’indubbia posizione di favore che il regime normativo speciale di INPS ed INAIL riconosce al percipiente di prestazioni erogate e non dovute, ammettendo – a determinate condizioni – il suo diritto di ritenzione delle somme percepite in buona fede, non trova né norme corrispondenti, né applicabilità analogica nei sistemi normativi dei liberi professionisti: nel quadro della disciplina delle pensioni gestite dall’I.N.P.S. si è affermato ed è venuto via via consolidandosi un principio di settore, secondo il quale – in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito (art. 2033 c.c.) – trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo-comun-denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta …(Corte Cost. Sent. n. 431 del 01/12/93). Sicchè, il principio di irrepetibilità, introdotto con alterne vicende nel settore INPS, in parte derogatorio rispetto ai principi regolanti l’indebito del codice civile, in relazione a particolari esigenze in quel settore pensionistico, e collegato in molti casi a comportamenti e ritardi addebitabili allo stesso ente (Corte Cost., Sent. n. 382/1996) è insuscettibile di applicazione generalizzata ad altri “settori” ordinamentali.
Anche nei sistemi previdenziali per i liberi professionisti, però, la disciplina codicistica in tema di ripetizione dell’indebito è stata transitoriamente interessata dalle disposizioni di cui all’art. 1 – co. 260 e ss. – della L. 30/12/96 n. 662, che ha introdotto la considerazione dell’elemento reddituale del percepiente come criterio discretivo fra soggetti ai quali si applica l’indebito previdenziale di cui all’art. 52 della L. n. 88/1989 e soggetti per i quali si applica invece – pur in tema di pensioni – l’indebito civilistico di cui all’art. 2033 c.c.
In base a detta disposizione, dunque, nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. [260]
Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso. [261]
Il recupero e` effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L’importo residuo e` recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione. [262]
Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo. [263]