Il Sistema Previdenziale

Prescrizione e decadenza dei diritti previdenziali

La prescrizione comporta la perdita dei diritti non esercitati per un certo tempo, sempreché non si tratti di diritti indisponibili o dichiarati imprescrittibili dalla legge. I termini di prescrizione sono stabiliti solo per legge. La disciplina legale della prescrizione è immodificabile convenzionalmente, ma chi si trovasse nelle condizioni per poter validamente eccepire la prescrizione, può rinunciarvi.
La decadenza comporta la perdita della possibilità di esercitare il diritto se le azioni per farlo valere debbano essere esercitate entro un certo termine temporale. I termini di decadenza possono essere legali o anche convenzionali. I termini di decadenza stabiliti convenzionalmente sono nulli se essi rendano eccessivamente oneroso l’esercizio del diritto per una delle parti. Le parti non possono modificare convenzionalmente la disciplina legale della decadenza, né rinunciarvi, se si versi in tema di diritti indisponibili.
Nonostante che i diritti a prestazione previdenziale siano indisponibili, essi sono tuttavia sottoposti a termini di prescrizione e decadenza (pur nei termini problematici di cui si dirà immediatamente), perché si interpreta la disposizione di cui all’articolo 2934, 2° co, c.c., nel senso che nel nostro ordinamento sono indisponibili solo i diritti assoluti della persona, non i diritti a prestazione, che hanno contenuto economico e sono sempre dei diritti relativi. Per ciò stesso, in base all’articolo 2968 c.c., i diritti previdenziali sono sottoponibili anche a termini di decadenza.
In tema di prescrizione dei diritti pensionistici occorre comunque distinguere fra il diritto fondamentale al trattamento di pensione ed il diritto alla percezione dei singoli ratei di pensione
• circa la prescrittibilità del “diritto a pensione” si contendono il campo due teorie:
– taluni sostengono l’imprescrittibilità del diritto a pensione, considerandolo nel novero dei diritti fondamentali della persona, costituzionalmente garantiti. Conseguentemente essi sostengono l’inapplicabilità di termini di decadenza all’esercizio del diritto, con particolare riferimento alla possibilità di presentare domanda di pensione senza limiti temporali
– altri fanno rilevare il carattere di diritto relativo e condizionato del diritto pensionistico, ritenendolo per ciò stesso sottoposto al regime legale di prescrizione e, per quanto disposto dall’articolo 2967 c.c., sostengono la prescrittibilità del diritto a presentare domanda di pensione entro il termine ordinario di 10 anni dal tempo di maturazione dei requisiti;
• circa la prescrittibilità del “diritto ai singoli ratei di pensione” è invece indiscusso che si tratti di diritto prescrittibile nel termine di 5 anni dal tempo di maturazione del diritto alla percezione dei singoli ratei (art. 2948, n. 4, c.c.).
Per gli altri trattamenti previdenziali (erogazioni assistenziali, indennità di maternità, integrazione al minimo INPS delle pensioni, maggiorazioni di pensione per ex combattenti) si sostiene la loro sottoposizione a prescrizione
– entro 5 anni per le prestazioni a carattere periodico (art. 2948, n. 4, c.c.)
– entro 10 anni per le prestazioni a carattere non continuativo (art. 2946 c.c.),
ed a decadenza, nei termini utili fissati per la presentazione di domanda.
Rispetto al quadro sopra delineato, la normativa previdenziale dell’ENPAM non presenta problematiche particolari, oltre quelle stesse che impegnano il dibattito generale in tema.

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