Il Sistema Previdenziale

Indisponibilità dei diritti previdenziali

Il diritto a prestazione previdenziale è indisponibile per quanto disposto testualmente dall’articolo 2115, 2° co., cc.: è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza obbligatoria.
L’indisponibilità del diritto comporta non solo la nullità insanabile di ogni rinuncia o transazione convenuta fra le parti del rapporto obbligatorio, ma la stessa incedibilità a terzi del credito previdenziale, neppure nei limiti di cedibilità consentiti dall’articolo 545 C.P.C. per i crediti retributivi. Tale caratteristica del credito previdenziale discende direttamente dal fatto che esso è preordinato costituzionalmente alla tutela dei bisogni della vita e, per il credito pensionistico, dall’essere esso preordinato al sostentamento dell’avente diritto, nonché dalla mancata previsione della cedibilità del credito pensionistico nell’articolo 545 C.P.C.
Da tali disposizioni normative si fanno altresì derivare, come postulati, la impignorabilità e l’insequestrabilità dei diritti previdenziali, salvo che per credito alimentare di parte terza.
La trattenuta, il pignoramento ed il sequestro dei trattamenti previdenziali è comunque ammessa in favore dello stesso ente erogatore della prestazione, entro il limite di un quinto.

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