Il Sistema Previdenziale

Inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni

In base all’articolo 2116, 1° co, c.c., le prestazioni a carico di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sono dovute anche quando il datore di lavoro, obbligato al versamento dei contributi, non abbia a ciò provveduto o vi abbia provveduto irregolarmente. Il principio trova un duplice limite di applicabilità:
• l’intervenuta prescrizione dei contributi dovuti
• le deroghe disposte da leggi speciali di diverso tenore.
In particolare, quando sia intervenuta la prescrizione dei contributi dovuti, l’ente assicuratore non è più tenuto all’adempimento automatico, per l’impossibilità di stabilire ormai qualsiasi relazione corrispettiva fra contribuzione e prestazione, sì che all’interessato è riconosciuto soltanto il diritto ad agire con un’azione di risarcimento danni verso il datore di lavoro inadempiente. La regola, nota con la dizione sintetica di “principio di automaticità delle prestazioni previdenziali” trova un’applicazione ormai limitata nello stesso ambito dei rapporti di lavoro subordinato, ed autorevole dottrina la ritiene inapplicabile nella previdenza dei liberi professionisti.
Conseguentemente, nei sistemi previdenziali per i liberi professionisti si preferisce parlare piuttosto di “non corrispettività” della prestazione rispetto ai contributi versati per l’iscritto, ma solo con riferimento ai sistemi previdenziali di tipo retributivo e solo a riguardo dei fondi gestiti a ripartizione, ossia riferendosi ad aspetti strutturali e gestionali dell’impianto generale del sistema, non già a forme di tutela personale, quale è indubbiamente quella invocabile in base all’articolo 2116 c.c.
Per quel che concerne il sistema previdenziale dell’ENPAM si rileva che l’inapplicabilità del principio in esame è in re ipsa per il Fondo di Previdenza generale ENPAM, ove perviene la contribuzione a carico esclusivo dello stesso iscritto, mentre per le prestazioni pensionistiche dovute dai Fondi Speciali l’inapplicabilità del principio discende dalla normativa regolamentare, la quale prevede il riconoscimento dei trattamenti pensionistici sulla base delle anzianità contributive attestate dagli Istituti convenzionanti (o accreditanti).

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