Il Sistema Previdenziale

La normativa previdenziale della Fondazione

L’attività previdenziale della Fondazione ENPAM è disciplinata da numerose fonti normative, di varia rilevanza e gerarchia giuridica (norme costituzionali, norme comunitarie, leggi ordinarie, principi di diritto affermati nelle sentenze “additive” della Corte Costituzionale, Contratti Collettivi di Lavoro, …), ma il rapporto previdenziale con gli iscritti ai Fondi gestiti dall’ENPAM, è fondamentalmente disciplinato, quasi nella sua interezza, da Regolamenti soggetti ad approvazione ministeriale.
I Regolamenti previdenziali dell’ENPAM si configurano dunque come fonti di normazione secondaria, e pertanto subordinate alle fonti di rango e grado superiore: devono necessariamente risultare conformi ai principi costituzionali od a quelli stabiliti da sentenze “additive” della Corte Costituzionale, ai principi e dettami comunitari, ed alle leggi che disciplinano la materia in ambiti che riguardino l’ENPAM direttamente o la generalità degli Enti Previdenziali Privatizzati dal D.Lgs. n. 509/94.
Nel caso dell’ENPAM, però, i Regolamenti sono più che espressione di mera potestà esecutiva, e costituiscono – proprio in considerazione della latitudine e del dettaglio dei casi da essi disciplinati – espressione di potestà regolamentare autonoma.
Storicamente detta potestà si è venuta a configurare come autonoma e non meramente esecutiva di leggi, sul modello di regolamentazione previsto per la gestione dei Fondi pensionistici esonerati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n. 55 (art. 15), e tale si configura, a maggior ragione, proprio ora che il decreto legislativo di privatizzazione ha riconosciuto agli enti previdenziali privatizzati ampia autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile.
Secondo la più recente ed accreditata dottrina è consentita e legittima la configurazione di una siffatta potestà regolamentare autonoma, purché la si ritenga subordinata ai vincoli particolari emergenti dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e 101 della Costituzione Repubblicana:
1. in forza dell’art. 23 Cost. “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, sicché Statuto e Regolamenti dell’ENPAM, configurandosi come fonti normative secondarie, sarebbero illegittimi in parte qua, ove la potestà impositiva dell’Ente non trovasse fondamento derivato in una norma di legge
2. in base all’articolo 101 Cost. “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, sì che essi possono dare applicazione a fonti di normazione secondaria, solo se e in quanto siano previste ed ammesse dalla legge stessa, e ad essa conformi.
In relazione a tali puntualizzazioni, il fondamento legislativo della potestà regolamentare dell’ENPAM è stato ognora ricondotto alla legge istitutiva dell’ENPAM e, in tema particolare di imposizione contributiva, alla disposizione di cui all’articolo 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233.

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