Gli accertamenti degli uffici e gli atti di ammissione
A seguito della presentazione della domanda di trattamento previdenziale, gli uffici dell’Ente espletano attività istruttorie volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti che danno diritto a prestazione: si accerta l’iscrizione, la situazione contributiva, la sussistenza di requisiti di anzianità, la sussistenza dei gradi di parentela, e di ogni altro presupposto stabilito da leggi e regolamenti per il riconoscimento del diritto a prestazione. È ben evidente che tale attività è di natura meramente accertativa e, quindi, anch’essa preliminare ed estrinseca alla costituzione del diritto.
L’attività istruttoria degli uffici sfocia, in genere, nella proposizione di atti ammissivi o negativi del diritto a prestazione.
Orbene, neppure gli atti di ammissione al diritto (si pensi, ad esempio, alle delibere con cui si ammette l’iscritto a trattamento di inabilità temporanea o di pensione di invalidità) sono considerati provvedimenti ad efficacia costitutiva, dovendosi ognora ricollegare l’insorgenza del diritto alla norma che lo fonda (legge o regolamento) ed al verificarsi dell’evento protetto, che ne giustifica il soddisfacimento. Si riconosce natura costitutiva, invece, ai provvedimenti che implichino un potere discrezionale, perlomeno circa la determinazione del “quantum”, come avviene in ipotesi di ammissione a taluni sussidi assistenziali.