Il Sistema Previdenziale

La domanda di prestazione

Anche nei Regolamenti della Fondazione la pretesa alla prestazione previdenziale deve esser fatta valere tramite domanda: è così per la domanda di pensione, di concessione dei sussidi assistenziali, dell’indennità di maternità ex lege n. 379/90, l’integrazione della pensione al minimo INPS, e di altri trattamenti.
Pur configurandosi come mero onere, l’iniziativa dell’interessato che tramite la presentazione della domanda di trattamento si attiva per esercitare il suo diritto, è comunque indispensabile rispetto al fine di avviare le procedure amministrative di accertamento da parte degli uffici competenti, atteso che
• non v’è in materia alcun obbligo dell’Ente di accertare d’ufficio i requisiti che danno diritto a trattamento (sempreché l’Ente avesse la possibilità di individuare ognora gli aventi diritto, ben raramente avrebbe conoscenza del verificarsi degli eventi che vi diano luogo)
• in molti casi i regolamenti lasciano agli interessati la scelta del tempo per l’esercizio del diritto, come avviene – ad esempio – per la presentazione della domanda di pensione ordinaria o per quella a superstiti.
Orbene, l’esercizio della scelta del tempo di presentazione di domanda non rimane comunque senza conseguenze pratiche: possono conseguirne
• decadenze (ad es.: le domande di indennità ex lege n. 379/90 devono essere presentate entro termini perentori fissati dalla legge stessa)
• prescrizioni (ad es.: la pensione ordinaria erogata dal F.P.G. decorre dal mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché la relativa domanda sia stata presentata dall’iscritto entro cinque anni dal raggiungimento di tale età. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso l’iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al sessantacinquesimo anno di età, con esclusione di rivalutazione)
• slittamento di decorrenza del diritto (ad es.: il trattamento di integrazione al minimo della pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione di domanda senza diritto ad arretrati).
Nonostante tale sua rilevanza di effetti, la presentazione della domanda di prestazione rimane “un onere”, “un atto preliminare” estrinseco alla costituzione del rapporto giuridico, che in genere si ricollega al verificarsi dell’evento protetto e, per parte della dottrina, “allo stato di bisogno” che l’evento protetto induce nell’interessato.

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