Le prestazioni previdenziali
L’intervenuta privatizzazione dell’Ente nulla ha mutato nella configurazione del rapporto giuridico previdenziale intercorrente fra l’iscritto e la Fondazione ENPAM. Infatti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto di privatizzazione gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, … rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. … Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione (art. 2, co. 2 e 3 D.Lgs. n. 509/94).
La disposizione in esame ha piuttosto cristallizzato natura e funzione dei rapporti che intercorrono fra la Fondazione ed i propri iscritti, costituendo una “riserva di legge” per la quale i rapporti giuridici in essere con gli iscritti non possono essere risolti o stravolti dalle parti in causa, neppure col loro reciproco accordo e tantomeno unilateralmente dall’Ente, ma possono solo essere oggetto di modifica o di innovazione implementativa, negli ambiti propri delle finalità generali del welfare state e con le previste autorizzazioni di legge.
Come già si è detto in precedenza, il diritto a prestazione si configura come l’oggetto del rapporto giuridico previdenziale intercorrente fra l’iscritto (o i suoi superstiti) e la Fondazione. Esso ha per contenuto la pretesa all’erogazione da parte dell’Ente assicuratore delle prestazioni previdenziali previste dai Regolamenti, al verificarsi dei requisiti ivi stabiliti. Si tratta quindi di un rapporto giuridico obbligatorio, anche se caratterizzato da numerose particolarità preordinate a precostituire una posizione di particolare favore per una sola delle parti del rapporto, ossia a favore dell’iscritto.
Rispetto al rapporto giuridico contributivo quello previdenziale ha rilevanza prioritaria nell’economia del rapporto generale fra l’assicurato e l’Ente assicuratore, essendo il primo funzionalizzato alla costituzione del secondo, mentre è proprio il rapporto giuridico previdenziale che adempie al fine costituzionalmente garantito, secondo cui i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38, 2° co., Cost).
Per effetto di questa disposizione costituzionale si afferma che il diritto alle prestazioni previdenziali ha bensì per contenuto la pretesa ad una prestazione economicamente valutabile e rispondente all’interesse di soggetti ben determinati, ma ha anche un evidente interesse “non patrimoniale”, atteso che il diritto a prestazione previdenziale deve costituzionalmente mirare alla liberazione del lavoratore dallo stato di bisogno. In considerazione della valenza pubblicistica del relativo diritto, le prestazioni erogate dalla Casse vengono generalmente definite come “prestazioni amministrative”.
La configurazione del rapporto previdenziale come rapporto giuridico obbligatorio, sia pure sui generis, ha condotto ad enucleare i contenuti giuridici che in esso hanno natura e caratteristiche propriamente obbligatorie (implicando i diritti di una parte e gli obblighi corrispondenti dell’altra), dagli adempimenti che invece costituiscono meri oneri. Infatti, l’insorgenza del diritto alla prestazione previdenziale è connesso direttamente al verificarsi dell’evento protetto (art. 1173 c.c.) e non agli adempimenti preliminari cui è tenuto l’iscritto per far valere la sua pretesa (ad es. domanda di prestazione, onere dell’iscritto invalido od inabile di sottoporsi a visita medica accertativa, …); tali adempimenti, per ciò stesso, scadrebbero di significato giuridico, venendosi a configurare solo come “oneri“, ben incidenti però sull’esercizio del diritto.
Le connotazioni particolari di questo rapporto giuridico obbligatorio risultano eminentemente dai principi e dagli istituti che si illustrano qui di seguito, almeno per quel che riguardano anche il sistema previdenziale dell’ENPAM.