Il Sistema Previdenziale

La ricongiunzione

La legge 5 marzo 1990 n. 45, recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, ha colmato una grave lacuna normativa costituitasi tempo addietro con la legge 7 febbraio 1979 n. 29, istitutiva della ricongiunzione contributiva in favore dei soli lavoratori dipendenti, ed inapplicabile ai liberi professionisti pur in via d’analogia.
La legge n. 45/90 ha ammesso dunque
• i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché i lavoratori autonomi a ricongiungere presso la gestione di attuale iscrizione anche i contributi di loro posizioni contributive divenute “silenti” presso le Casse per i liberi professionisti (articolo 1 – co 1 -)
• i liberi professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti ed autonomi, a ricongiungere presso la gestione di attuale iscrizione i contributi di loro altre posizioni contributive inattive (articolo 1 – co 2 -)
• i superstiti dei soggetti individuati ai punti precedenti (articolo 7) ad esercitare le medesime facoltà che avrebbero potuto esercitare i loro danti causa, entro due anni dal decesso dell’interessato.
Per genesi sua propria, peraltro, la disciplina della ricongiunzione costituisce una normativa di raccordo tra varie gestioni pensionistiche caratterizzate dalla pluralità … è conseguenza, in definitiva, della struttura pluralistica del sistema pensionistico … Sicchè la sua concreta applicazione ha implicato una preventiva attività esegetica di tutto l’impianto della legge, coordinata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che all’uopo nominò un’apposita Commissione per lo studio dei problemi interpretativi della Legge 5 marzo 1990 n. 45.
Oltre che con l’istituzione ed i lavori della predetta Commissione, anche con altre iniziative ministeriali si perseguirono propositi di armonizzazione delle diverse normative sulla ricongiunzione, non sempre con esiti perfettamente esaustivi e realizzativi degli iniziali intenti, atteso che la stessa legge n. 45/90 tutela per questo verso l’autonomia regolamentare degli enti interessati: le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa …(art. 5, L. 45/90). Conseguentemente, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 45/90, sono state introdotte nell’ordinamento di alcune casse di previdenza categoriali di liberi professionisti, ulteriori «ricongiunzioni»…
L’Ente, a conclusione dei lavori della Commissione nominata dal Ministero del Lavoro, ha formalizzato apposite norme regolamentari di attuazione della legge, ritualmente approvate dal Ministero vigilante. Tali norme sono state ancora rivedute per la parte che concerne la ricongiunzione presso il Fondo di Previdenza generale, in occasione dell’approvazione dell’ultimo regolamento.
La legge 5 marzo 1990 n. 45 consente la possibilità di ricongiungere presso un’unica gestione previdenziale i periodi di contribuzione costituitisi, nel corso dell’intero arco di tempo lavorativo, in varie gestioni previdenziali, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione.
Nella vita lavorativa del medico, tale circostanza si verifica quasi costantemente, risultando egli iscritto obbligatoriamente al Fondo di Previdenza generale e quasi generalmente anche ad altri fondi di previdenza obbligatoria: i sanitari che lavorano in regime di convenzione con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale e con gli altri Istituti eventualmente ammessi a contribuzione ai Fondi Speciali di Previdenza ENPAM, sono obbligatoriamente iscritti a detti Fondi, mentre i medici ospedalieri sono obbligatoriamente iscritti all’INPDAP, i medici militari sono iscritti alla Cassa tenuta dal Ministero della Difesa, i medici universitari sono iscritti alla Cassa di Previdenza della gestione autonoma delle Università dalle quali dipendono, …
Con l’istituto della ricongiunzione la legge mira ad evitare la dispersione, in molteplici posizioni assicurative diverse, della contribuzione previdenziale del lavoratore e l’improduttività pensionistica che conseguirebbe al frazionamento della contribuzione. La ricongiunzione realizza tale effetto autorizzando, a determinate condizioni, l’accentramento presso un unico fondo di posizioni contributive molteplici. Per effetto della ricongiunzione esercitata si costituisce presso il fondo destinatario dei contributi ricongiunti un’unica posizione assicurativa, del tutto nuova; l’operazione avviene con oneri economici, spesso notevoli, a carico del soggetto che esercita la facoltà.
Il legislatore, con l’emanazione della legge n. 45/90, ha adottato un meccanismo realizzativo dell’intento, diverso dalla delega conferita dal Parlamento al Governo, già impegnato [art. 35, lett. c), della L. 30/04/69 n. 153] ad attuare il principio della pensione unica, mediante un sistema di cumulo delle quote di pensione liquidate, pro-rata, dalle singole gestioni previdenziali; in detto contesto la “totalizzazione” delle posizioni contributive doveva servire solo a valutare la sussistenza dei requisiti di anzianità occorrenti per riconoscere il diritto a pensione; la “totalizzazione” contributiva, inoltre, non avrebbe dovuto comportare oneri economici a carico dell’assicurato e, non implicando trasferimento effettivo di contributi, non avrebbe posto i complessi problemi tecnici che di fatto ha comportato l’istituto delle ricongiunzione. Al fine di superare i dubbi di legittimità costituzionale della L. n. 45/90, come del resto della stessa legge di ricongiunzione disposta per i lavoratori dipendenti (L. n. 29/79), è stato emanato il D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184 istitutivo della “totalizzazione”, che ha lasciato tuttavia alla libera determinazione degli Enti Previdenziali Privatizzati riconoscere o meno il proprio “pro-rata” di pensione in favore di quei liberi professionisti che, per effetto della totalizzazione, raggiungerebbero l’anzianità assicurativa presso l’Ente previdenziale di propria appartenenza: rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall’ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest’ultima (art. 1, co 5, D.Lgs. 184/97).
Presupposto per l’esercizio della ricongiunzione è la sussistenza, valutata al momento di presentazione della domanda, dell’iscrizione attuale ad un fondo previdenziale competente ad operare la ricongiunzione, ossia di una posizione previdenziale attiva. Conseguentemente, in via generale, non può esercitare la ricongiunzione l’iscritto cessato da ogni rapporto lavorativo; il principio conosce un’unica deroga disposta proprio ed esclusivamente per i liberi professionisti, in considerazione delle particolarità dei loro sistemi previdenziali: il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all’ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita (art. 1, co 5, L. n. 45/90). La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1999, n. 61, ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della L. n. 45/90 nella parte in cui non prevede, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, il diritto di avvalersi, in alternativa alla ricongiunzione, dei periodi assicurativi pregressi.
La ricongiunzione può essere esercitata anche dai superstiti dell’iscritto, entro due anni dal decesso dell’interessato, subentrando essi nelle posizioni giuridiche del loro dante causa (art. 7 L. n. 45/90); dalla norma si evince che la facoltà di esercizio della ricongiunzione da parte dei superstiti dell’iscritto soggiace alle stesse condizioni che eventualmente avrebbero limitato la corrispondente facoltà del de cuius.
Oggetto dell’operazione di ricongiunzione possono essere soltanto i periodi di contribuzione – obbligatoria, riscattata e figurativa –, accreditati presso fondi gestori di previdenza obbligatoria, siano essi periodi di attività dipendente, di lavoro autonomo o di attività libero-professionale in posizioni per sé improduttive, in atto, a fini pensionistici.
La ricongiunzione è consentita
• solo per il trasferimento di posizioni contributive non attive a fini pensionistici, ma di attuale consistenza. Sicché non sono ricongiungibili, per mancanza di oggetto, le posizioni per le quali si sia dato luogo a restituzione contributiva, o che abbiano dato già luogo a trattamento pensionistico
• verso un altro fondo presso il quale il libero professionista sia titolare di una posizione attiva. Il requisito dell’iscrizione attuale al fondo di destinazione deve sussistere all’atto della presentazione della domanda di ricongiunzione. Tale requisito si considera verificato, presso l’ENPAM, in costanza di iscrizione al Fondo di Previdenza generale e, per i contribuenti ai Fondi Speciali, in costanza di rapporto di convenzione o di accreditamento con gli Istituti convenzionanti (o accreditanti).
Le facoltà di esercizio della ricongiunzione può essere esercitata una sola volta. Il principio subisce due sole deroghe:
• quando il richiedente possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in un regime previdenziale obbligatorio, in relazione ad attività effettivamente esercitata
• la facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui sopra, può esercitarsi solo all’atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Peraltro, le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l’età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, o l’anzianità conseguente valga ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità (o dei trattamenti di inabilità ed invalidità presso altre Casse). Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi. Sicché – come è agevole immaginarsi – l’intrusione, nella gestione di destinazione, di istituti previdenziali propri della gestione di provenienza dei contributi ricongiunti, ha creato e crea tuttora problematiche ripetutamente risultate di non agevole soluzione.
È stato evidenziato che, in situazioni ordinarie, presso l’Enpam la ricongiunzione attiva esercita i seguenti effetti
a) aumento dell’anzianità di servizio complessiva presso il fondo di destinazione, con effetti pieni in ipotesi di ricongiungimento di periodi per nulla coincidenti con la contribuzione al fondo attivo
b) maggiorazione della misura della pensione (in ipotesi di ricongiungimento di periodi per nulla coincidenti ed anche in ipotesi di periodi parzialmente coincidenti, quando, come nei Fondi Speciali, il calcolo della prestazione previdenziale viene rapportato alla massa dei contributi pervenuti nell’intero arco della vita lavorativa)
c) ininfluenza a fini pensionistici di taluni periodi ricongiunti (è il caso, presso il Fondo di Previdenza generale, di periodi coincidenti con l’iscrizione all’Albo anteriori al 1990, secondo il vigente Regolamento)
d) diritto a rimborso, su istanza, dei contributi ricongiunti non utili ai fini del conseguimento della pensione, od a maggiorazione della stessa: sono soggetti a restituzione i contributi di riscatto ricongiunti, se coincidenti con altro riscatto esercitato presso il Fondo di destinazione o con periodi coperti da contribuzione effettiva, e come tali ininfluenti, sempreché non siano stati utilizzati per coprire il costo dell’operazione).
La domanda di ricongiunzione attiva i seguenti processi:
1. la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell’onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta
2. entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata, entro lo stesso termine, domanda di rateazione, s’intende che l’interessato abbia rinunciato alle facoltà di esercitare la ricongiunzione; il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto determina l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione
3. il pagamento del contributo di ricongiunzione può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente; il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa
4. la gestione competente, avvenuto il versamento che determina l’irrevocabilità della ricongiunzione, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi; dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica
5. il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

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