I riscatti
I Regolamenti Enpam prevedono alcune tipologie di riscatto preordinate al conseguimento di una maggiore anzianità utile ai fini del diritto a pensione ovvero di un incremento della misura della pensione. Tutti i riscatti sono a titolo oneroso; i contributi di riscatto assicurano infatti la copertura della riserva matematica relativa alla maggior prestazione che l’esercizio di tale facoltà mira a conseguire. Il contributo di riscatto è d’importo variabile in relazione alla storia contributiva dell’iscritto e, in ogni caso, è d’importo più elevato a mano a mano che se ne ritardi la presentazione di domanda. L’ammissione ai riscatti avviene solo su domanda, da presentare all’ENPAM corredata dei documenti richiesti dall’Ente stesso. L’esercizio del diritto a riscatto è ognora subordinato a determinate condizioni di ammissibilità della domanda e soggiace a determinate preclusioni, generali o particolari. Per la generalità dei riscatti esercitabili presso tutti i Fondi gestiti dall’ENPAM, non può essere ammesso al riscatto chi, alla data della presentazione della domanda,
• abbia compiuto i 65 anni di età,
• sia cancellato o radiato dall’Albo professionale
• abbia presentato domanda di trattamento di invalidità permanente
• non abbia un’anzianità contributiva di almeno a 10 anni:
– 10 anni di contribuzione effettiva, di cui almeno 5 maturati nel quinquennio immediatamente antecedente l’anno della domanda, per i riscatti da esercitare presso il Fondo di Previdenza generale
– 10 anni di contribuzione effettiva o riscattata, per i riscatti da esercitare presso i Fondi Speciali e preclude temporaneamente la facoltà di esercitare il riscatto
• l’aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto (ove tale facoltà sia consentita)
• per il riscatto del servizio militare o civile, abbia fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie,
Inoltre:
– presso il Fondo di Previdenza generale vige la regola per cui non può essere ammesso all’esercizio del riscatto precontributivo e di quello di laurea e specializzazione, l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, contribuisca anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresa la contribuzione ai Fondi Speciali di Previdenza ENPAM (art. 10, co 4, Reg.).
– presso i Fondi Speciali di Previdenza vige, come norma comune di inammissibilità all’esercizio di tutti i riscatti, la regola secondo la quale non può essere ammesso ai riscatti … l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti convenzionanti (o accreditanti).
Altre regole comuni in tema di riscatto sono le seguenti:
• il riscatto, con l’unica eccezione del riscatto di allineamento delle medie orarie esercitabile presso il Fondo ambulatoriali (di cui si dirà particolarmente), è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. La riserva matematica all’uopo necessaria si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell’art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all’età ed all’anzianità contributiva raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda
• il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale pro-tempore vigente, in ragione d’anno, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età o entro la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall’ENPAM, non inferiore a 60 giorni (o anche, presso i Fondi Speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta dall’Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima), comporta rinuncia tacita al riscatto
• nei casi di invalidità o di decesso dell’iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento o prima che sia completato il versamento rateale dell’importo del contributo (sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda) le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all’atto del verificarsi dell’evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle pensioni di invalidità ed a superstiti, in misura non superiore al 20% dell’importo delle stesse
• l’iscritto riconosciuto invalido può rinunciare al riscatto entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda. Tuttavia, se al momento del verificarsi dell’evento, l’iscritto è da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati
• nel caso di decesso dell’iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione.
Nel seguito della presente esposizione si segnaleranno pertanto solo le disposizioni particolari a ciascuna tipologia di riscatto.
Fondo di Previdenza generale
Presso il Fondo di Previdenza generale è consentito di esercitare i seguenti tipi di riscatto:
• il riscatto precontributivo (solo agli iscritti per “Quota B” di pensione: art. 10 Reg.)
• il riscatto di laurea o specializzazione (solo agli iscritti per “Quota B” di pensione: art. 10 Reg.)
• il riscatto del servizio militare o civile(solo per la “Quota B” art. 10 Reg)
• il riscatto di allineamento (“Quota B” art. 10 Reg)
• il riscatto di allineamento della contribuzione ridotta (per “Quota A” di pensione: art. 3, co 3; Art. 34, co3, Reg. ).
In particolare, gli iscritti che versano il contributo proporzionale al reddito per “Quota B” di pensione possono riscattare ai fini previdenziali
• gli anni di attività libero professionale, per un massimo di dieci, svolta in epoca precedente l’inizio della contribuzione medesima (riscatto precontributivo)
• gli anni, per un massimo di dieci, relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, secondo l’ordinamento degli studi in vigore all’epoca del conseguimento della specializzazione medesima. Non è consentito il riscatto per più titoli di specializzazione (riscatto di laurea e specializzazione).
• i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A”.
– Come condizione particolare di inammissibilità del diritto ad esercitare questi riscatti si evidenzia che non può essere ammesso al riscatto chi, alla data della presentazione della domanda, contribuisca anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall’ENPAM;
Tali iscritti inoltre possono avvalersi del riscatto di allineamento contributivo con il quale si allineano uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all’importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda.
Il riscatto di riallineamento per “Quota A” di pensione è esercitabile da due distinte categorie di iscritti:
• riscatto di allineamento ex art. 3, co 3, Reg. – Gli iscritti di qualunque età che contribuiscono nella misura intera possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla contribuzione prevista per gli ultraquarantenni uno o più anni a contribuzione inferiore. Tali iscritti devono aver maturato una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni (Art 3, co 3; Reg.). Il presupposto giustificativo di questo riscatto è di consentire ai giovani iscritti che hanno versato un contributo minimo obbligatorio ridotto in ragione della loro età, di riallineare la loro contribuzione per “Quota A” di pensione al contributo minimo obbligatorio ordinariamente dovuto dagli iscritti ultraquarantenni.
• riscatto di allineamento ex art. 34, co 3, Reg. – Premessa: a decorrere dal 1° gennaio 1998 gli iscritti già ammessi a contribuzione ridotta in base alla disposizione di cui all’art. 29, comma 6, del precedente Regolamento del Fondo (D.M. 30 giugno 1990), per essere titolari di altra forma di previdenza obbligatoria, sono tenuti a versare il contributo nella misura di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c) del Regolamento, rivalutata annualmente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 (si tratta del contributo minimo obbligatorio riferito ordinariamente alla fascia degli iscritti di età compresa fra il compimento del trentacinquesimo anno ed il compimento del quarantesimo anno di età). I predetti iscritti possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione nella misura di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d) del Regolamento, , nella misura in vigore nell’anno di presentazione della relativa domanda. Tale opzione è irrevocabile (si tratta del contributo minimo obbligatorio dovuto a regime dagli iscritti di età compresa fra il compimento del quarantesimo anno ed il compimento del sessantacinquesimo anno di età). Il riscatto di allineamento: gli iscritti appartenenti a sopradetta categoria che hanno esercitato l’opzione di versare il contributo minimo obbligatorio dovuto ordinariamente dagli iscritti di età compresa fra i 40 ed i 65 anni, possono altresì chiedere di essere ammessi a versare un contributo di riscatto per allineare la contribuzione versata a partire dal 1998 a quella prevista per ciascun anno ai sensi del precedente art. 3, comma 3, lettera d), rivalutata ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. L’onere di tale riscatto viene determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 10 del Regolamento vigente.
Fondo di Previdenza dei medici generici
Presso il Fondo Speciale di Previdenza per i medici di medicina generale, i pediatri e gli addetti ai servizi di continuità assistenziale sono consentiti i seguenti riscatti
• riscatto precontributivo
• riscatto degli anni di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di formazione
• riscatto del servizio militare o civile
• riscatto dei periodi di sospensione dell’attività lavorativa
• riscatto di allineamento contributivo
• riscatto dei periodi di contribuzione oggetto di restituzione.
Possono essere riscattati, per un massimo di 10 anni, i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti (riscatto precontributivo). Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni relativi al corso legale di laurea in medicina e chirurgia e quelli relativi ai corsi legali di specializzazione e di perfezionamento necessari per conseguire i titoli richiesti per svolgere l’attività professionale convenzionata, nonché il corso di formazione in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dal Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e dalla successiva normativa, secondo i rispettivi ordinamenti degli studi in vigore all’epoca del conseguimento dei titoli medesimi (riscatto di laurea, specializzazione, formazione e perfezionamento).
Possono, inoltre, essere riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A”.
Possono, altresì, essere riscattati i periodi successivi alla data d’iscrizione al Fondo nei quali si è verificata una totale sospensione dell’attività e del versamento contributivo per eventi che danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari definitive o per provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Con il riscatto di allineamento, invece, si possono allineare uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva.
– Come condizione particolare di inammissibilità della domanda di riscatto si evidenzia che non può essere ammesso ai riscatti di cui sopra l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti convenzionanti.
Possono infine essere riscatti i periodi di contribuzione oggetto di restituzione. Tale riscatto è consentito anche all’iscritto che sia in possesso di un’anzianità contributiva effettiva o ricongiunta inferiore a 10 anni, nonché al professionista non più iscritto.
Fondo medici specialisti ambulatoriali
Presso il Fondo Speciale di Previdenza per i medici ambulatoriali sono consentiti i seguenti riscatti:
• riscatto precontributivo
• riscatto di laurea o specializzazione• riscatto del servizio militare o civile.
• riscatto di allineamento.
Possono essere riscatti ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, i periodi di attività comunque svolta negli ambulatori direttamente gestiti dai disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati, per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti.
Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo l’ordinamento degli studi in vigore all’epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l’attività professionale convenzionata. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione.
Possono, inoltre, essere riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A”.
– Come condizione particolare di inammissibilità delle domande di riscatto si evidenzia che non può essere ammesso ai riscatti di cui sopra l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti convenzionanti.
Per i periodi di attività in cui l’orario di servizio che ha dato luogo a contribuzione sia stato inferiore a quello medio tenuto durante l’intera attività coperta da contribuzione effettiva, l’iscritto può essere ammesso al riscatto delle ore utili all’allineamento con l’orario medio suddetto (riscatto di allineamento orario).
– Come condizioni particolari di inammissibilità della domanda di riscatto di allineamento si evidenzia che non può essere ammesso ai riscatti di cui sopra l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti convenzionanti o abbia presentato una precedente domanda di riscatto da meno di 5 anni ovvero abbia un’anzianità contributiva al Fondo inferiore a 10 anni.
Il riscatto di cui sopra avviene mediante versamento di un contributo pari, per ciascuna ora da riscattare, al contributo previdenziale gravante sul compenso tabellare con competenze accessorie, forfettizzate nel 25% del compenso tabellare stesso, fissato dall’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per i medici ambulatoriali, per un’ora di servizio settimanale nell’anno solare che precede quello della presentazione della domanda. Per le domande di riscatto presentate a partire dal 1 gennaio 1984, il contributo dovuto per ogni ora è pari a quello medio determinato in base alle aliquote contributive ed ai compensi tabellari, maggiorati del 25%, in vigore nei tre anni solari che precedono quello della presentazione della domanda.
In ogni caso per il computo delle ore riscattate, utili ai fini delle prestazioni, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato.
Fondo medici specialisti esterni
Presso il Fondo Speciale di previdenza per i medici specialisti esterni sono consentiti i seguenti riscatti
• riscatto precontributivo
• riscatto di laurea e specializzazione
• riscatto del servizio militare o civile
Possono essere riscattati a fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti.
Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, secondo l’ordinamento degli studi in vigore all’epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l’attività professionale convenzionata (o accreditata). Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono, infine, essere riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A”.