Il Sistema Previdenziale

Il rapporto contributivo presso i Fondi Speciali di Previdenza

Presso i Fondi Speciali di Previdenza Enpam il rapporto contributivo è invece trilaterale, coinvolgendo – oltre all’assicurato ed all’Ente assicuratore – anche gli Istituti convenzionanti (o accreditanti) obbligati al pagamento dei contributi.
In base ad appositi Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro – stipulati a partire dall’inizio degli anni sessanta, prima con gli Enti mutualisti e, dopo la loro soppressione, col Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti ed Istituti in parola assicurano previdenzialmente i medici che per essi prestano attività professionale convenzionata presso tre distinti Fondi Speciali di Previdenza ENPAM:
1. il Fondo Speciale di Previdenza per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli addetti ai servizi di continuità assistenziale
2. il Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti ambulatoriali
3. il Fondo Speciale per i medici specialisti esterni.
In base agli AA.CC.NN.LL., le Aziende Sanitarie Nazionali sono tenute a versare all’Enpam, con indicazione analitica degli estremi identificativi dei singoli beneficiari, i contributi calcolati sulle competenze liquidate periodicamente ai medici ed agli odontoiatri che per esse operano in regime di convenzione o di accreditamento (medici specialisti esterni “accreditati”).
Il contributo grava, nelle misure fissate con le Convenzioni, in parte sugli Enti ed Istituti datoriali e per una quota sugli stessi professionisti convenzionati od accreditati.
Possono inoltre essere iscritti ai Fondi Speciali di Previdenza ENPAM, previa delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente e su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo competente, i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, pubblici o privati, sempreché detto rapporto professionale sia regolamentato da atti che recepiscano le norme degli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati col Servizio Sanitario Nazionale a mente dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Circa i Fondi Speciali ENPAM sono dunque soggetti passivi dell’obbligazione contributiva tanto gli Enti e gli Istituti che i medici e gli odontoiatri con essi convenzionati (o accreditati), mentre responsabili per il pagamento dei contributi ordinari (“adiecti solutionis causa”) sono solo gli Enti ed Istituti assicuranti, anche per quel che concerne la quota a carico degli assicurati.
Nella normativa propria dei Fondi Speciali ENPAM il rapporto contributivo ha per oggetto i seguenti contenuti:
fra l’ENPAM e gli Istituti assicuranti
• obbligo degli Istituti di effettuare correttamente le ritenute contributive sugli emolumenti imponibili
• obbligo degli Istituti di versare all’Ente, nei termini e con le modalità stabilite in convenzione, i contributi dovuti tanto per quota a carico degli Istituti medesimi, quanto delle quote contributive trattenute agli assicurati
• obbligo degli Istituti di trasmettere all’Ente, nei termini e con le modalità stabilite in convenzione, distinte contabili atte ad accreditare correttamente i versamenti contributivi dovuti per ciascun assicurato (peraltro tale obbligo viene attualmente adempiuto quasi integralmente mediante comunicazioni telematiche o trasmissione di dati residenti su supporto magnetico)
• obbligo degli Istituti di corrispondere le sanzioni eventualmente dovute per inadempimenti agli obblighi contributivi
• obbligo dell’Ente di restituire agli Istituti i contributi eventualmente riscossi senza titolo (art. 2033 c.c.);
fra l’ENPAM e gli assicurati
• obbligo dell’ENPAM di inviare con cadenza annuale il prospetto dei contributi versati in favore di ciascun iscritto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente
• obbligo degli iscritti interessati di segnalare tempestivamente all’Ente ogni irregolarità contributiva che li riguardi
• diritto alla restituzione dei contributi improduttivi a fini pensionistici
• facoltà per gli iscritti di esercitare i riscatti previsti dai Regolamenti
• facoltà di esercitare la ricongiunzione dei periodi di contribuzione intrattenuti presso altri Fondi, a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45
• obbligo di versare, nei termini e con le modalità regolamentari, i contributi relativi ai riscatti esercitati.

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