Il Sistema Previdenziale

Fondi di Previdenza gestiti dall’ENPAM

La Fondazione ENPAM attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, gestendo quattro Fondi di previdenza:
1. il Fondo di Previdenza generale
2. il Fondo Speciale di Previdenza per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli addetti ai servizi di continuità assistenziale
3. il Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti ambulatoriali
4. il Fondo Speciale per i medici specialisti convenzionati (o accreditati) esterni.
Quattro distinti Regolamenti disciplinano tipologie di rapporti previdenziali altrettanto differenziati, per origini storiche e stratificazione successiva delle norme che li regolano, per presupposti di costituzione del rapporto, negli elementi del rapporto contributivo, circa i criteri di determinazione delle prestazioni, sino in considerazione del diverso grado di vitalità futura dei relativi Fondi.
E tuttavia, pur in presenza di Fondi e Regolamenti ben distinti e differenziati, è consentito ed anzi doveroso parlare dei Fondi di Previdenza ENPAM anche come di un unico “Sistema Previdenziale”, soprattutto col proposito di evidenziare giustamente che la previdenza dei medici e degli odontoiatri iscritti alla Fondazione realizza un regime previdenziale autonomo, e come tale inassimilabile ad ogni altra forma di previdenza integrativa, sostitutiva od esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria.
È legittimo dunque configurare il sistema previdenziale dell’ENPAM come un’assicurazione categoriale obbligatoria che concorre, col sistema dell’assicurazione generale obbligatoria ed in similarità di fini con i sistemi previdenziali delle altre categorie di liberi professionisti, alla costruzione del composito ed articolato impianto del welfare state italiano.
Questa prospettiva unificatrice è confermata dal quadro di norme di riferimento costituzionalmente stabilito, comune ai quattro Fondi di Previdenza ENPAM e vincolante per ogni particolare sistema previdenziale obbligatorio.
Nell’ordinamento italiano, infatti, a differenza che in altri ordinamenti giuridici, i diritti previdenziali sono considerati direttamente dalla Costituzione Repubblicana, e vengono pertanto a configurarsi come un sistema di valori a rilevanza costituzionale: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38, 2° co., Cost.).
Dovendo mirare alla liberazione degli assicurati da situazioni di bisogno e dovendo risultare programmato per assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita degli iscritti e dei loro familiari superstiti, il sistema previdenziale dell’ENPAM, come ogni altro sistema previdenziale obbligatorio, ha caratteristiche di servizio pubblico, comunque compatibili col carattere mutualistico dei singoli fondi categoriali da esso gestiti, se non altro per la considerazione che il corporativismo è stato all’origine della fondazione di ogni sistema previdenziale italiano.
D’altronde significativi istituti di pura solidarietà intracategoriale (provvedimenti di assistenza, integrazione delle pensioni più basse sino a concorrenza col minimo della pensione sociale, indennità di maternità, assicurazione sociale di malattia) caratterizzano il Sistema Previdenziale dell’ENPAM, in conformità al dettato costituzionale per cui la Repubblica … richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2, Cost.).
Altri principi costituzionali preordinati ad ispirare la conformazione dei sistemi previdenziali obbligatori sono certamente anche quello di uguaglianza formale di tutti i cittadini (art. 3, 1° co., Cost.: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali), di uguaglianza sostanziale di tutti i lavoratori e dei cittadini che intendano accedere al lavoro (art. 3, 2° co., Cost.: é compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese), del divieto di discriminazione ed anzi del diritto a specifica tutela della lavoratrice donna (art. 37, 1° co., Cost.).

Questi elementi – ossia l’essere la previdenza obbligatoria costituzionalmente preordinata alla liberazione dai bisogni più che al risarcimento dei danni causati dagli eventi della vita, e la presenza di istituti di solidarietà carenti nell’assicurazione privata – valgono a distinguere un Sistema Previdenziale Obbligatorio ed Autonomo, qual è indubitabilmente quello dell’ENPAM, da un’assicurazione privata di libera sottoscrizione.

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