IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO PRESSO IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
Cancellazione o radiazione dall’Albo Professionale
La cancellazione o la radiazione dall’Albo Professionale incidono variamente sul complesso di obblighi e diritti contributivi più sopra delineato:
• la cancellazione o la radiazione dagli Albi professionali comporta la perdita dell’iscrizione all’Ente
• all’iscritto che si cancella o viene radiato dagli Albi professionali prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, spetta la restituzione dei contributi versati sino a tale data, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, risultando così calcolato l’onere di copertura dei rischi teorici di invalidità e premorienza dell’iscritto. Se, tuttavia, l’iscritto cancellato o radiato dall’Albo può contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, avrà diritto, all’atto del compimento del 65° anno di età, al trattamento ordinario di pensione
• in caso di successiva reiscrizione agli Albi professionali, la conseguente anzianità di contribuzione al Fondo si cumula con quella già maturata al momento della cancellazione o della radiazione, salvo che, a mente di precedenti Regolamenti, si sia già dato luogo alla restituzione dei contributi versati. In tal caso la reiscrizione dà luogo alla costituzione di una posizione assicurativa del tutto nuova.