IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO PRESSO IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
La dichiarazione reddituale obbligatoria
Ogni anno gli iscritti sono tenuti a dichiarare all’ENPAM l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente e soggetto a contribuzione proporzionale, sempreché il contributo proporzionale corrispondente a tale reddito sia superiore ai contributi minimi obbligatori rivalutati annualmente.
La suddetta dichiarazione, da rendere obbligatoriamente sull’apposito modulo predisposto dall’Ente (Modello “D”) ai sensi e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, va sottoscritta (senza autenticazione di firma) e consegnata direttamente ovvero spedita all’ENPAM anche per via telematica entro il 31 luglio di ogni anno.
Con le stesse modalità, ma con separata comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti fiscali divenuti definitivi nel corso dell’anno precedente, che, ridefinendo gli imponibili IRPEF, comportino variazioni anche ai fini dell’assoggettamento a contribuzione al Fondo.
A tutti gli effetti del Regolamento, l’omessa comunicazione equivale a dichiarazione di reddito non superiore alla misura corrispondente ai contributi obbligatori minimi dell’anno cui la dichiarazione andrebbe riferita, ovvero, per i pensionati del Fondo, a dichiarazione di assenza di reddito professionale soggetto a dichiarazione (art. 3 – co. 4, 5, 6 e 7 – Reg.).
Circa la natura giuridica e le funzioni proprie di detta dichiarazione è stato perspicuamente osservato che:
• la comunicazione reddituale obbligatoria deve essere inoltrata [sempreché ne ricorra l’obbligo regolamentare] anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate. Questa forma di “relativa indipendenza” della dichiarazione contributiva rispetto a quella fiscale è del resto confermata se si osserva che l’omissione contributiva è aggravata qualora vi si accompagni omissione o infedeltà della dichiarazione fatta all’ENPAM ai fini contributivi;
• la comunicazione reddituale obbligatoria, presentata dal soggetto passivo alla Cassa di previdenza, è una vera e propria dichiarazione “tributaria” che assolve alla funzione accertativa di una prestazione pecuniaria. Con essa, il professionista (soggetto passivo del contributo previdenziale) … provvede all’accertamento del contributo soggettivo indicandone la base imponibile, l’esatto ammontare, le modalità di pagamento e la data del versamento. Alla Cassa non resta che controllare la comunicazione per verificare il rispetto delle norme da parte del soggetto passivo, completando così il procedimento normale di accertamento;
• la comunicazione reddituale obbligatoria assolve ad una triplice funzione: permette di identificare i soggetti passivi del rapporto giuridico contributivo (oltre ai dati anagrafici la comunicazione deve contenere anche i dati reddituali); permette di conoscere la base imponibile per il calcolo del contributo previdenziale; permette di conoscere il parametro di riferimento – reddito – per il calcolo della pensione.
Allo scopo di consentire un maggior controllo del fenomeno dell’evasione contributiva alla Casse previdenziali e più facilitati riscontri incrociati con i redditi denunciati dai liberi professionisti a fini fiscali, l’Amministrazione finanziaria ha previsto, dal giugno 1996, l’obbligo per i liberi professionisti di indicare, in apposito campo del quadro “R” del modello IRPEF/740, il codice individuale ad essi assegnato dalle Casse di previdenza di loro appartenenza.