IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO PRESSO IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
La contribuzione proporzionale ridotta
Il Regolamento prevede la possibilità di una contribuzione proporzionale ridotta in favore di due distinte categorie di iscritti:
• gli iscritti al Fondo che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall’ENPAM, ovvero siano già titolari di altro trattamento pensionistico obbligatorio, e tenuti al pagamento del contributo proporzionale obbligatorio, possono chiedere di essere ammessi a contribuzione proporzionale ridotta, in misura pari al 2% (in luogo del 12,50%) del reddito professionale eccedente quello corrispondente al contributo minimo obbligatorio effettivamente versato, fino al limite di € 52.637,39 (per l’anno 2010, riferito ai redditi prodotti nel 2009)= annue, indicizzate secondo i criteri di cui s’è detto, e dell’1% per tutto il reddito eccedente il suddetto ammontare (art. 4, 1° co., Reg.). L’ammissione a questa contribuzione ridotta avviene esclusivamente su domanda dell’interessato, da presentare con modalità e termini stabiliti dal Regolamento a pena di decadenza (art. 4, 2° co., Reg.);
• i pensionati del Fondo, se titolari di reddito professionale soggetto a contributo proporzionale, sono ammessi d’ufficio alla contribuzione ridotta nella misura del 2% dell’intero reddito professionale prodotto nell’anno precedente, fino al limite di € 52.637,39 (per l’anno 2010, riferito ai redditi prodotti nel 2009)= indicizzate secondo i criteri di cui s’è detto, e dell’1% sul reddito eccedente il suddetto ammontare, salva espressa opzione per il pagamento nella misura intera del 12,50%, da effettuarsi entro il termine di cui all’art. 3, comma 5.[I contribuenti in questione non vengono iscritti a ruolo per la riscossione del contributo minimo obbligatorio e, conseguentemente, devono calcolare il contributo dovuto sull’intero imponibile contributivo netto].