Il Sistema Previdenziale

IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO PRESSO IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

La contribuzione proporzionale ridotta

Il Regolamento prevede la possibilità di una contribuzione proporzionale ridotta in favore di due distinte categorie di iscritti:
• gli iscritti al Fondo che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall’ENPAM, ovvero siano già titolari di altro trattamento pensionistico obbligatorio, e tenuti al pagamento del contributo proporzionale obbligatorio, possono chiedere di essere ammessi a contribuzione proporzionale ridotta, in misura pari al 2% (in luogo del 12,50%) del reddito professionale eccedente quello corrispondente al contributo minimo obbligatorio effettivamente versato, fino al limite di € 52.637,39 (per l’anno 2010, riferito ai redditi prodotti nel 2009)= annue, indicizzate secondo i criteri di cui s’è detto, e dell’1% per tutto il reddito eccedente il suddetto ammontare (art. 4, 1° co., Reg.). L’ammissione a questa contribuzione ridotta avviene esclusivamente su domanda dell’interessato, da presentare con modalità e termini stabiliti dal Regolamento a pena di decadenza (art. 4, 2° co., Reg.);
• i pensionati del Fondo, se titolari di reddito professionale soggetto a contributo proporzionale, sono ammessi d’ufficio alla contribuzione ridotta nella misura del 2% dell’intero reddito professionale prodotto nell’anno precedente, fino al limite di € 52.637,39 (per l’anno 2010, riferito ai redditi prodotti nel 2009)= indicizzate secondo i criteri di cui s’è detto, e dell’1% sul reddito eccedente il suddetto ammontare, salva espressa opzione per il pagamento nella misura intera del 12,50%, da effettuarsi entro il termine di cui all’art. 3, comma 5.[I contribuenti in questione non vengono iscritti a ruolo per la riscossione del contributo minimo obbligatorio e, conseguentemente, devono calcolare il contributo dovuto sull’intero imponibile contributivo netto].

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