Il Sistema Previdenziale

IL RAPPORTO CONTRIBUTIVO PRESSO IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

La contribuzione ordinaria

In via ordinaria l’iscritto al Fondo di Previdenza generale è tenuto a pagare un contributo obbligatorio proporzionale (Quota B – Fondo di Previdenza della libera professione) ai redditi libero-professionali prodotti in corso d’anno, nella misura in cui risultano dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli eventuali accertamenti fiscali divenuti definitivi.
Il contributo proporzionale è determinato nelle seguenti misure percentuali:
• il 12,50% sul reddito, fino al limite di € 52.637,39 – con riferimento ai redditi prodotti nell’anno 2009 – in relazione all’incremento percentuale fatto registrare nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica (art. 3, comma 8, Reg. Fondo Generale);
• l’1% oltre tale limite reddituale (art. 3, 1° co, 1° cpv., Reg.), di cui solo lo 0,50% pensionabile.
In ogni caso è dovuto annualmente da ciascun iscritto un contributo minimo obbligatorio (Quota A del Fondo Generale) nelle misure di seguito elencate indicizzate annualmente:
Per l’anno 2010:
– € 186,40 annui fino a 30 anni di età;
– € 361,82 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
– € 678,99 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
– € 1.253,96 annui dal compimento dei 40 fino a 65 anni di età;
– € 678,99 annui, fino a 65 anni di età, per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta.).
Per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo derivate dall’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria ed al netto di una quota delle spese sostenute per produrlo. Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. (art. 3, 2° co, Reg.).

Nel predetto imponibile contributivo vanno computati anche i redditi derivanti da attività intra-moenia dei medici ospedalieri, secondo quanto confermato dal Ministero del Lavoro a seguito di un quesito posto dalla Fondazione, che considera tali redditi come derivanti da libera professione e non dal fondamentale rapporto pubblicistico di lavoro.
In base alla norma sopra riportata (art. 3, 2° co., Reg.), i medici e gli odontoiatri che siano titolari, oltre che di redditi libero-professionali, anche di redditi da convenzione o di accreditamento col S.S.N. o di altri Enti che versano contributi ai Fondi Speciali di Previdenza Enpam, devono detrarre dal reddito libero-professionale una quota delle spese sostenute per produrli, determinata in proporzione al reddito da assoggettare al contributo. Tale quota può essere calcolata ricorrendo all’uso della seguente formula:

definiti: >A = reddito complessivo lordo assoggettabile a contribuzione
B = reddito da convenzione
C = totale spese sostenute per la produzione dei redditi soggetti a contribuzione
S = quota delle spese da dedurre>
si avrà
S = C x ( A – B ) / A
Quota Spese = Totale spese x (Reddito complessivo lordo – Reddito da
convenzione) / Reddito complessivo lordo

Al fine di stabilire se sussista o meno obbligo di versamento del contributo proporzionale (e di presentazione dell’annuale dichiarazione dei redditi assoggettati a detta contribuzione) occorre valutare se il reddito netto come sopra determinato sia superiore ad una certa soglia annualmente stabilita, pari al reddito corrispondente al contributo minimo obbligatorio rivalutato. Per effetto di una disposizione agevolativa assunta a favore dei contribuenti di età inferiore ai 35 anni (art. 3, 1° co., 2 cpv., Reg.), il reddito corrispondente (Reddito, nella tabella che segue) al contributo minimo obbligatorio (CMO, nella tabella che segue) risulta di importo costante per tutte le prime tre fasce di contribuzione minima obbligatoria:

Fasce I.a II.a III.a IV.a
Età < = 30 anni Età > 30 e < = 35 Età >
35 e < = 40
Età > 40 < = 65
Anno CMO Reddito CMO Reddito CMO Reddito CMO Reddito
2008 178,86 5.212,16 347,19 5.212,16 651,52 5.212,16 1.203,24 9.625,92
2009 185,66 5.410,22 360,38 5.410,22 676,28 5.410,22 1.248,96 9.991,70

* Vale anche per gli iscritti ammessi alla contribuzione minima ridotta
ai sensi dell’art. 34, comma 3.
Il Reddito corrispondente al contributo minimo obbligatorio è calcolato
con la seguente formula:
Contributo x 100 / 12,5.
Tenendo conto dei criteri regolamentari di determinazione delle variazioni
degli indici ISTAT e di arrotondamento dei calcoli, nonché della
stratificazione di norme disciplinanti la materia succedutesi nel tempo,
il limite annuale di reddito soggetto a contribuzione del 12,50 %, l’imponibile
soggetto a contribuzione proporzionale dell’1% e gli importi annuali
del contributo minimo obbligatorio sono stati così sinora definiti
(vds. le 2 tabelle seguenti):

Redditi assoggettati al Contributo del 12.50%
(Da) (A)
Anno di contribuzione Anno di dichiarazione Reddito riferito al Contributo Minimo Obbligatorio Limite massimo di reddito soggetto a Contributo Proporzionale al Reddito
1990 1991 € 4.164,71 € 30.987,41
1991 1992 € 4.164,71 € 30.987,41
1992 1993 € 4.164,71 € 33.001,59
1993 1994 € 4.164,71 € 34.757,55
1994 1995 € 4.164,71 € 36.255,27
1995 1996 € 4.164,71 € 37.649,71
1996 1997 € 4.164,71 € 39.663,89
1997 1998 € 4.164,71 € 41.213,26
1998 1999

€ 4.164,71

€ 7.746,85(*)

€ 41.936,30
1999 2000

€ 4.239,08(**)


€ 7.887,33(*)

€ 42.556,05
2000 2001

€ 4.301,05(**)

€ 8.007,15(*)

€ 43.640,61
2001 2002

€ 4.416,74(**)

€ 8.221,99(*)

€ 44.810,18
2002 2003

€ 4.544,80(**)

€ 8.460,40(*)

€ 45.899,07
2003 2004

€ 4.649,36(**)

€ 8.654,96(*)

€ 47.028,19
2004 2005

€ 4.838,96(**)

€ 8.936.64(*)

€ 47.964,05
2005 2006

€ 4.945,44(**)

€ 9.133,28(*)

€ 48.779,44
2006 2007

€ 5.024,56(**)

€ 9.279,44(*)

€ 49.755,03
2007 2008

€ 5.130,08(**)

€ 9.474,32(*)

€ 50.610,82
2008 2009

€ 5.212,16(**)

€ 9.625,92(*)

€ 52.245,55
2009 2010

€ 5.410,22(**)

€ 9.991,70(*)

€ 52.637,39

(*) per i contribuenti di età compresa fra i 40 ed i 65 anni.
(**) valido anche per i contribuenti ultra-quarantenni con contribuzione
minima ridotta (art. 34, co. 3).


Redditi assoggettati al Contributo dell’1%
Anno di contribuzione Anno di dichiarazione (Da) (A)
1990 1991 € 30.987,41 Senza limite
1991 1992 € 30.987,41 € 61.974,83
1992 1993 € 33.001,59 € 61.974,83
1993 1994 € 34.757,55 € 65.331,80
1994 1995 € 36.255,27 € 68.069,01
1995 1996 € 37.649,71 € 70.754,59
1996 1997 € 39.663,89 Senza limite
1997 1998 € 41.213,26 Senza limite
1998 1999 € 41.936,30 Senza limite
1999 2000 € 42.556,05 Senza limite
2000 2001 € 43.640,61 Senza limite
2001 2002 € 44.810,18 Senza limite
2002 2003 € 45.899,07 Senza limite
2003 2004 € 47.028,19 Senza limite
2004 2005 € 47.964,05 Senza limite
2005 2006 € 48.779,44 Senza limite
2006 2007 € 49.755,03 Senza limite
2007 2008 € 50.610,82 Senza limite
2008 2009 € 52.245,55 Senza limite
2009 2010 € 52.637,39 Senza limite

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