La restituzione dei contributi pensionistici improduttivi
Per una particolarità che caratterizza la normativa previdenziale dell’ENPAM, come del resto quella degli altri enti di previdenza privatizzati, tutti i Regolamenti ENPAM prevedono l’obbligo di restituzione dei contributi all’iscritto che non maturi il diritto al trattamento di pensione.
In tal senso stabiliscono le disposizioni di cui all’articolo 9, 2° co., del Regolamento del Fondo di Previdenza generale ed all’art. 8, 1° co., dei tre Regolamenti dei Fondi Speciali, per le quali all’iscritto che si cancella o viene radiato dagli Albi professionali prima della data del raggiungimento del 65° anno di età (Reg. F.P.G.), e in caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti convenzionanti (o accreditanti) (Regg. Fondi Speciali), spetta a tale data la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura di rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%.
Tale diritto alla restituzione dei contributi “improduttivi a fini pensionistici” si estende agli stessi superstiti dell’iscritto: in caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali (art. 9, 4° co, Reg. F.P.G.) e in caso di decesso dell’iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale con gli Istituti convenzionanti (o accreditanti) e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità (art. 8, 4° co., Regg. Fondi Speciali), qualora non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile (al conseguimento della pensione indiretta), ai superstiti compete la restituzione dei contributi … da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti. Altri casi di diritto a restituzione sono previsti dai regolamenti del Fondo medici ambulatoriali e del Fondo medici specialisti esterni con riferimento a contributi volontari versati in base a vecchie normative, improduttivi di effetti pensionistici e non riutilizzabili neppure a scomputo dei costi di eventuali riscatti.
L’istituto della restituzione dei contributi improduttivi a fini pensionistici, pur rappresentando un “elemento di differenziazione rispetto ai connotati generali” dell’assicurazione generale obbligatoria, non è tuttavia contrario ai principi di solidarietà sociale cui deve ispirarsi ogni sistema previdenziale sociale.
Come ha precisato in proposito la stessa Corte Costituzionale, l’istituto della restituzione dei contributi realizza “soltanto una particolare configurazione dei doveri di solidarietà posti comunque a carico di tutti gli iscritti”, in esso “la solidarietà del gruppo si concilia con le esigenze del gruppo”, e l’istituto non è incostituzionale perché il sistema previdenziale “non implica necessariamente la corrispettività fra contributi e prestazioni” (Corte Cost., Sent. 4 maggio 1984, n. 132). Ciò non toglie, peraltro, che l’istituto possa essere soggetto a revisione: “è rimessa alla discrezionalità del legislatore la misura del contemperamento di questo principio (NDR: si tratta del principio solidaristico) con l’interesse dei singoli … al riconoscimento, a certe condizioni, del diritto al rimborso dei contributi in caso di cessazione dell’iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti del diritto a pensione” (Corte Cost., Sent. 20 dicembre 1993, n. 450).