La ripetizione dei contributi versati e non dovuti
Ove non vi fosse rimborso d’ufficio dei contributi incassati indebitamente dall’Ente, la ripetizione dell’indebito contributivo, ossia il recupero da parte del creditore delle somme versate e non dovute, avverrebbe secondo le disposizioni ordinarie dell’articolo 2033 c.c.: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.