A seguito di apposita istanza di interpello presentata dall’Enpam, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i sussidi erogati dall’Ente ai propri iscritti e pensionati a fronte di danni a beni immobili e mobili subiti in occasione di calamità naturali non costituiscono reddito imponibile. Pertanto i suddetti sussidi non dovranno essere oggetto d’imposizione fiscale.
L’Enpam invierà al più presto una comunicazione individuale ai percipienti e provvederà alla restituzione della ritenuta d’acconto operata.
data pubblicazione : 14/03/2011