Come di consueto all’inizio dell’anno veniamo incontro alle richieste dei numerosi iscritti che vogliono procedere personalmente al calcolo dei trattamenti previdenziali maturati, pubblicando le tabelle che saranno utilizzate dagli Uffici per determinare le Pensioni a carico del Fondo di Previdenza Generale e dei Fondi Speciali, aventi decorrenza nell’anno 2009.
Quest’anno l’incremento percentuale rilevato dall’indice ISTAT dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” si è attestato al 3,23%, contro l’1,72% del 2007, registrando l’aumento massimo degli ultimi dodici anni.
Alla luce di quanto disposto dalla normativa regolamentare dei Fondi, sono state quindi aggiornate le tabelle per il calcolo dei trattamenti previdenziali.
Si fa presente che, sulla base della medesima rilevazione, viene effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, anche la rivalutazione delle pensioni in godimento al 31 dicembre 2008 a carico del Fondo di Previdenza Generale “Quota A” e “Quota B” e dei Fondi Speciali. La rivalutazione è applicata sull’importo complessivo delle prestazioni erogate a ciascun iscritto da tutti i Fondi di previdenza gestiti dall’Enpam, nella seguente misura:
Per il calcolo delle prestazioni erogate dal Fondo di Previdenza dei Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta e addetti ai Servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, si dovrà fare riferimento alla tabella n. 1, contenente i coefficienti di rivalutazione al 100% dei compensi percepiti dal medico. L’art. 7, comma 4, del Regolamento del Fondo prevede infatti che, per la determinazione della base pensionabile, il reddito percepito in ciascun anno, ricostruito dai contributi accreditati anno per anno a nome del medico venga rivalutato in base al 100% dell’incremento percentuale registrato dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione. Tali compensi rivalutati devono essere, quindi, sommati ed il risultato diviso per il numero di anni di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
La tabella n. 1 viene anche utilizzata per il calcolo dei trattamenti liquidati dal Fondo Specialisti Ambulatoriali con il medesimo sistema del Fondo dei Medici di Medicina Generale; ciò accade quando la data di cessazione del rapporto sia anteriore di più di 10 anni rispetto a quella di decorrenza della pensione.
La tabella n. 2 si riferisce al calcolo previsto dall’art. 8, comma 2, del Fondo Ambulatoriali e viene applicata alle posizioni di quei Sanitari che, benché cessati dal rapporto professionale, hanno dovuto attendere, per richiedere il trattamento di loro spettanza, il raggiungimento di una delle seguenti condizioni:
In questi casi, ai sensi dell’art. 8 comma 2, del Regolamento del Fondo Ambulatoriali, la prestazione di competenza viene calcolata sulla base della normativa in vigore all’atto della cessazione e viene successivamente maggiorata, mediante i coefficienti riportati nella tabella n. 2, del 100% dell’indice ISTAT per ciascun anno trascorso dall’anno che precede quello della cessazione del rapporto all’anno che precede quello di decorrenza della pensione.
Per i trattamenti erogati dal Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni si deve, invece, ricorrere alla tabella n. 3, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Regolamento in vigore.
Tale disciplina prevede infatti, ai fini della determinazione della retribuzione media annua di base, che il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva venga rivalutato, come per il Fondo dei Medici di Medicina Generale, in base all’incremento percentuale dell’indice ISTAT. Tale rivalutazione si applica integralmente per la fascia di reddito annuo compresa entro 75 milioni di vecchie lire corrispondenti ad € 38.734,27, mentre, per la parte eccedente tale importo, si applica nella misura del 75%.
La tabella n. 4 si riferisce al calcolo delle prestazioni della Quota “A” del Fondo di previdenza Generale e del Fondo della Libera Professione ‑ Quota “B” del Fondo Generale.
Lo sviluppo del calcolo della Quota “A” e della Quota “B” di pensione è molto simile a quello sopra illustrato per il conteggio della pensione del Fondo dei Medici di Medicina Generale. Anche in questo caso occorre ricostruire la media dei redditi annui corrispondenti ai contributi versati, previa rivalutazione pari all’incremento dell’indice ISTAT del costo della vita dall’anno di riferimento dei contributi all’anno che precede quello del pensionamento. Per la “Quota A” la rivalutazione è sempre pari al 75% dell’incremento percentuale registrato dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione. Per la Quota “B”, relativamente ai redditi professionali prodotti sino al 1997 compreso, la rivalutazione è effettuata in misura pari al 100% dell’incremento. A partire dal 1998 il Regolamento del Fondo prevede che la rivalutazione dei redditi, sia per la Quota “A” che per la Quota “B” venga effettuata nella misura del 75% dell’indice ISTAT.
La tabella n. 5 riporta, con riferimento al Fondo della Libera Professione – Quota “B” del Fondo Generale, sulla base dell’indice di rivalutazione di cui sopra (3,23%), nella prima parte, per gli anni di reddito dal 2000 al 2008, il limite di reddito libero professionale oltre il quale è dovuto il contributo dell’1% (anziché quello ordinario del 12,50% ovvero quello ridotto al 2%); nella seconda parte, per gli anni dal 2000 al 2009, l’importo del reddito virtuale già coperto dal contributo minimo obbligatorio alla Quota “A” del Fondo Generale, sul quale non è quindi dovuta la contribuzione alla Quota “B”. Va precisato che, a termini di regolamento, i contributi minimi obbligatori sono rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice Istat riscontrata tra il mese di giugno 2008 e il mese di giugno 2007).
Nella tabella n. 6 è riportato, assieme a quelli degli anni precedenti, il nuovo importo del trattamento minimo che l’Ente corrisponde, in presenza dei prescritti requisiti, all’atto del verificarsi degli eventi di invalidità assoluta e permanente e di premorienza.
Nella tabella n. 7 è riportata la successione temporale, sino al 2008 compreso, dei diversi importi mensili lordi dei trattamenti minimi Enpam, calcolati alla luce del corrispondente trattamento minimo Inps. A tale proposito, occorre considerare che la Fondazione eroga le prestazioni pensionistiche in 12 mensilità, anziché in 13 come l’Inps, e quindi la mensilità in meno viene ridistribuita sulle altre 12.
La tabella n. 8 riporta la serie storica, a partire dal 2000, del reddito minimo e massimo ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Com’è noto, l’indennità di maternità è oggi pari ai cinque dodicesimi dell’80% del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla professionista iscritta alla Fondazione nel secondo anno anteriore a quello dell’evento.
La tabella n. 9 riporta, a partire dal 2000, la soglia di retribuzione oltre la quale i lavoratori dipendenti sono tenuti a pagare un contributo aggiuntivo pari ad un punto percentuale del loro compenso. Ai fini Enpam, questa soglia rileva ai fini del calcolo delle prestazioni per gli iscritti transitati a rapporto di impiego (ex continuità assistenziale, emergenza territoriale, medicina dei servizi, specialistica ambulatoriale).
Nella tabella n. 10 sono indicate le percentuali da applicare per la rivalutazione delle pensioni. Come si è specificato più sopra, il 75% dell’incremento percentuale fatto registrare nell’anno di riferimento dal numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è applicato fino ad un importo pari a quattro volte il trattamento minimo I.N.P.S., mentre oltre tale limite si applica il 50% della suddetta variazione.
Le tabelle nn. 11 e 12 riguardano la rivalutazione dei limiti di reddito e degli importi, con riferimento rispettivamente alle prestazioni assistenziali liquidate dal Fondo di previdenza generale (tabella 11) e delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale (tabella 12). Infatti, il Consiglio di Amministrazione dell’Enpam, nei nuovi Regolamenti di Assistenza in vigore dal 1° febbraio 2007, considerando congrui gli importi fissati in tale occasione, per evitare di dover periodicamente intervenire sulla loro entità per mantenerne intatta la valenza assistenziale, ha ritenuto di prevedere la loro indicizzazione annuale.
Si ricorda che al fine della concessione delle prestazioni assistenziali, il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, non deve essere superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno (importo di cui al primo punto di entrambe le tabelle). Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.
Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive del Fondo della libera professione (tabella 12), si precisa infine che esse sono riservate agli iscritti attivi ed ai pensionati di tale Fondo (anche con un importo minimo), nonché ai loro superstiti. Si intendono iscritti attivi i medici e gli odontoiatri che abbiano contribuito alla gestione per almeno un anno nel triennio anteriore alla presentazione della domanda.
(Dott. Ernesto del Sordo)