BONUS FAMIGLIE Proroga termini domande
data aggiornamento 05/02/2009
“BONUS PER LE FAMIGLIE”
L’art. 1 del decreto legge 29 Novembre 2008 n. 185 prevede, per il solo anno 2009 per i soggetti componenti di un nucleo familiare a basso reddito l’attribuzione di un bonus straordinario d’importo variabile.
1) CHE COS’E’ IL BONUS
· una somma da 200 a 1000 euro stabilita in base al numero dei componenti appartenenti al nucleo familiare e al reddito complessivo da essi prodotto riferito al periodo d’imposta 2007. In alternativa, è consentito scegliere, se più conveniente, di utilizzare come base per la domanda il reddito del 2008;
· nel computo dei componenti del nucleo familiare, vanno considerati oltre al richiedente, il coniuge non legalmente o effettivamente separato, anche se non a carico, i figli e tutti gli altri familiari fiscalmente a carico;
· il bonus può essere richiesto una sola volta e da uno solo dei componenti del nucleo familiare;
· la somma erogata non costituisce reddito da dichiarare né ai fini fiscali né ai fini assistenziali e non costituisce altresì impedimento al rilascio della cosiddetta “social card” (carta acquisti).
2) CHI PUO’ CHIEDERLO
· Il richiedente deve essere residente in Italia e i componenti del nucleo familiare, nell’anno 2008, devono aver conseguito esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoro dipendente, assimilati e pensione;
- fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500 euro;
- lavoro autonomo occasionale svolto dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico.
3) GLI IMPORTI DEL BONUS
· Euro 200 soggetti titolari di pensione e unici componenti del nucleo familiare, con reddito complessivo non superiore a
€ 15.000;
· Euro 300 con due componenti del nucleo familiare il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a € 17.000;
· Euro 450 con tre componenti del nucleo familiare il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a € 17.000;
· Euro 500 con quattro componenti del nucleo familiare il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a € 20.000;
· Euro 600 con cinque componenti del nucleo familiare il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a € 20.000;
· Euro 1000 con nucleo familiare di oltre cinque componenti il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a € 22.000;
· Euro 1000 con nucleo familiare i cui vi siano figli a carico portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5/12/1992 n. 104, il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a € 35.000.
4) REPERIBILITA’ DEI MODELLI
I modelli possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
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Cliccando su Modulistica Novità ultimi modelli pubblicati autocertificazione per la richiesta del bonus famiglia.
5) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La richiesta è presentata direttamente all’Ente dai soggetti interessati, utilizzando il modello predisposto, al seguente indirizzo:
Fondazione ENPAM-Casella postale n° 7216- c/o ufficio P.T. ROMA NOMENTANO P.zza Bologna n° 3 – 00162 ROMA.
Diversamente la richiesta può essere inoltrata tramite gli intermediari abilitati (Caf, associazioni di categoria, professionisti abilitati):
· entro il 31 Gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto prendendo a riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare riferito al periodo d’imposta 2007;
· entro il 31 Marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto prendendo a riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare riferito al periodo d’imposta 2008.
Il beneficio è richiesto telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati:
· entro il 31 Marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto prendendo a riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare riferito al periodo d’imposta 2007;
· entro il 30 Giugno 2009, qualora il beneficio sia richiesto prendendo a riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare riferito al periodo d’imposta 2008.
6) COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il richiedente, oltre a riportare i dati anagrafici, è tenuto ad indicare i dati dell’ente pensionistico che dovrà provvedere all’erogazione del beneficio economico e quindi nel riquadro dei dati del sostituto d’imposta si dovrà riportare:
· Cognome e Nome ovvero Denominazione: FONDAZIONE E.N.P.A.M.
· Codice fiscale: 80015110580.
7) QUANDO VIENE EROGATO IL BONUS
· Se la richiesta è stata presentata all’ente pensionistico sulla base del reddito ottenuto nel 2007, il bonus è versato nel mese di marzo 2009;
· Se la richiesta è stata presentata all’ente pensionistico sulla base del reddito ottenuto nel 2008, il bonus è versato nel mese di maggio 2009;
· In tutti i casi in cui non viene presentata la domanda all’ente pensionistico, il beneficio potrà essere richiesto con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008;
· I soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione dei redditi indicheranno nel modello presentato all’Agenzia delle Entrate le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato al richiedente.
COSA SUCCEDE SE VENGONO INCASSATI BENEFICI NON SPETTANTI ?
· Chi riceve un beneficio cui non ha diritto (in tutto o in parte) deve restituirlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’erogazione.
· Chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro lo stesso termine, deve restituire la somma tramite il modello F24.
- Spiegazioni più dettagliate potranno essere scaricate dal sito dell’Agenzia delle Entrate, indicato al punto 5, nonché potranno essere fornite dai Centri di assistenza fiscale dove ci si potrà rivolgere per la compilazione e la trasmissione del modello.