Entro e non oltre un anno dal Decreto del Presidente della Repubblica che ha dichiarato lo stato di emergenza.
Per un massimo di dodici mesi, a partire dal giorno di sospensione dell’attività.
A € 2.100,00 mensili indicizzati.
Devono riempire l’apposito modulo e presentarlo all’Enpam tramite l’Ordine dei Medici di appartenenza, che esprimerà un parere in merito. Il periodo di sospensione viene autocertificato dal sanitario e sarà compito dell’Ente svolgere tutti gli accertamenti necessari per verificare l’effettiva interruzione dell’attività.
Il Regolamento della “Quota B” prevede i seguenti sussidi aggiuntivi:
a) prestazioni assistenziali straordinarie riservate ai titolari del trattamento per invalidità assoluta e permanente, di importo annuo non superiore ad € 4.000 indicizzati;
b) sussidi aggiuntivi per coloro i quali già fruiscano della prestazione per l’assistenza domiciliare, pari al 50% dell’importo previsto (dietro presentazione di richiesta motivata);
c) sussidi aggiuntivi per calamità naturali, per un importo pari al 30% del limite fissato in via generale con Delibera del Consiglio di Amministrazione.
La domanda deve essere inviata per il tramite dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza non prima di 90 giorni dall’insorgenza dell’evento e comunque non oltre 30 giorni dopo la ripresa dell’attività lavorativa.
A € 2.100 mensili indicizzati (corrispondenti a € 70 giornalieri indicizzati).
Dell’intero nucleo familiare.
No, l’inabilità si intende assoluta.
In caso di malattie superiori a sei mesi sarà necessaria la visita da parte della Commissione Medica costituita presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza.
Si, purché la domanda venga presentata entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dello stato di inabilità, e sul certificato sia esplicitamente indicata anche la data di cessazione stessa.
L’iscritto attivo (cioè in possesso di 1 anno di contribuzione negli ultimi 3) deve produrre una certificazione che attesti la temporanea e totale inabilità all’esercizio della professione, la data di inizio della stessa, e dovrà esplicitamente indicare che l’inabilità perdura alla data del certificato. Si possono anche produrre più certificati, purché senza soluzione di continuità. Il certificato finale dovrà attestare inoltre la data di cessazione dello stato di inabilità.
No, solo per quelle superiori a 60 giorni.
Entro e non oltre un anno dalla pubblicazione del Decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza.
In ogni caso occorre presentare copia dell’atto di proprietà (o di usufrutto) dell’immobile per il quale viene richiesto il contributo e perizia giurata attestante i danni subiti.
Gli interventi previsti sono due:
a) una prestazione straordinaria pari ad un massimo di € 15.000 indicizzati;
b) il concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui ipotecari a breve o medio termine contratti per l’acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa di abitazione o, solo per l’iscritto, dello studio professionale, nella misura del 75% degli oneri medesimi con un limite massimo di € 8.000 annui indicizzati e per un periodo che non superi i cinque anni.
L’Enpam può erogare contributi assistenziali straordinari in favore dei soggetti residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili in conseguenza delle calamità medesime. Gli interventi sono limitati alla prima casa ed allo studio professionale del richiedente, il quale abbia un diritto di proprietà o di usufrutto su di essi.
No, occorre essere sottoposti a nuova visita da parte della Commissione Medica costituita presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri ed essere giudicati non autosufficienti.
A € 500,00 mensili indicizzati e decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Non superiore comunque al 75% della retta effettivamente pagata dall’iscritto.
No, la scelta può essere effettuata in modo autonomo.
Sì. Se il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a € 12.000 indicizzati possono essere erogate prestazioni assistenziali per un importo annuo massimo di € 5.000.
No. Esistono apposite borse di studio erogabili solo agli orfani di medico/odontoiatra.
Sì, purché gli scontrini rechino il codice fiscale del richiedente.
All’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza.
Sì, purché leggibile, unitamente alla dichiarazione del richiedente che ne attesti la conformità all’originale.
E’ necessaria la certificazione fiscale di tutto il nucleo familiare e la documentazione relativa all’evento per il quale si richiede la prestazione (certificazione medica, cartella clinica, fatture di spesa, etc.).
Di norma non è mai superiore ad € 7.000 indicizzati.
Il modulo va presentato esclusivamente tramite l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza.
- Gli iscritti, pensionati e superstiti in condizioni economiche disagiate (che vengono presunte in presenza di limiti di reddito prefissati).
- Gli iscritti, pensionati e superstiti colpiti da infortunio, malattia o da eventi di particolare gravità, che versano in precarie condizioni economiche.