In ottemperanza alle recenti disposizioni urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 22-bis della Legge 15 luglio 2011 n. 111) anche i trattamenti pensionistici d’importo più elevato corrisposti dall’Enpam saranno assoggettati – con decorrenza 1° agosto prossimo venturo – al contributo di perequazione del 5% per la parte eccedente i 90 mila euro annui e del 10% per la quota eccedente i 150 mila euro annui.
Si tratta di trattenute che interessano 5.220 posizioni pensionistiche gestite dall’Enpam; le trattenute una volta operate saranno riversate immediatamente in conto entrate del bilancio dello Stato.
L’operazione riguarderà anche i pensionati che pur non percependo dall’Enpam trattamenti di tali importi, sulla base delle risultanze del Casellario Centrale dei Pensionati, essendo titolari di più pensioni, percepiscono complessivamente trattamenti pensionistici superiori ai predetti valori-soglia.
In maggior dettaglio, le pensioni di solidarietà assoggettate a trattenuta del 5% per la parte eccedente i 90 mila € si calcola siano 5.171, mentre quelle che sconteranno una ritenuta del 10% per la parte eccedente i 150 mila € sono 49.
Nel computo rientrano anche i trattamenti pensionistici percepiti da forme di previdenza complementare che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.
I soggetti direttamente interessati da queste disposizioni riceveranno una lettera di delucidazioni più dettagliate circa i contenuti della norma che li riguarda.